Conciliazione per il trasporto passeggeri: aereo, treno, nave, autobus
Sei nel posto giusto se
hai una controversia con un vettore o con un gestore di reti, infrastrutture o servizi di trasporto e la tua pretesa riguarda i diritti dei passeggeri riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, oppure dagli atti di regolazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
In questo settore la legittimazione è più ampia: può attivare la procedura ogni utente, anche persona giuridica, e non soltanto il consumatore.
La normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 261/2004, su compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Regolamento (CE) n. 1107/2006, sui diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Regolamento (UE) 2021/782, sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, applicabile dal 7 giugno 2023 in luogo del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Regolamento (UE) n. 1177/2010, sui diritti dei passeggeri via mare e per vie navigabili interne. Regolamento (UE) n. 181/2011, sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sulla disciplina sanzionatoria in materia ferroviaria.
Il tentativo obbligatorio e la sua eccezione
Per queste controversie il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, e i termini per agire in giudizio sono sospesi fino alla scadenza del termine di conclusione della procedura. La condizione di procedibilità si considera in ogni caso avverata trascorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza a Parte invitata , in mancanza di adesione;
Le controversie che trattiamo più spesso
Cancellazione del volo e ritardo prolungato. Negato imbarco per overbooking. Perdita, ritardo o danneggiamento del bagaglio. Assistenza negata o inadeguata alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Soppressioni e ritardi ferroviari e mancato riconoscimento degli indennizzi. Disservizi nel trasporto marittimo e per vie navigabili interne. Disservizi nel trasporto con autobus a lunga percorrenza.
Che cosa non trattiamo su questa pagina
Le azioni ex art. 37 del Codice del Consumo e le azioni di classe di cui agli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, espressamente escluse dalla disciplina dell’Autorità. Le controversie con l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico: quelle riguardano il contratto di viaggio e non i diritti del passeggero verso il vettore, e appartengono alla sezione ADR Mediazione Consumo. Il noleggio auto e i servizi di mobilità non regolati, per i medesimi motivi.



