Conciliazione per il trasporto passeggeri: aereo, treno, nave, autobus.

Tentativo di conciliazione ai sensi della Disciplina approvata con delibera ART n. 21/2023

Presentazione

Concordia et Ius è iscritto nell’Elenco degli organismi ADR dell’Autorità di regolazione dei trasporti in forza del provvedimento prot. n. 24676/2023.

Il passeggero che ha inutilmente reclamato al vettore o al gestore per una controversia relativa ai propri diritti in un servizio di trasporto può attivare presso l’Organismo il tentativo di conciliazione previsto dalla Disciplina dell’Autorità, alternativo alla procedura dinanzi al Servizio conciliazioni ART.

La procedura si svolge a distanza, in videoconferenza, e si conclude di regola entro novanta giorni dal deposito della domanda completa.


La disciplina applicabile

Le procedure si svolgono ai sensi della "Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori", approvata quale Allegato A alla delibera ART n. 21/2023, in attuazione dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e dell’articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La disciplina dell’Elenco degli organismi ADR di ART è contenuta nella delibera n. 60/2023.

Il perimetro dei diritti dei passeggeri protetti dalla procedura è individuato nell’Annesso 1 alla delibera n. 21/2023, che richiama la normativa europea di riferimento:

• Regolamento (CE) n. 261/2004 — diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato;

• Regolamento (CE) n. 1107/2006 — diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

• Regolamento (UE) 2021/782 — diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, applicabile dal 7 giugno 2023 in sostituzione del Regolamento (CE) 1371/2007;

• Regolamento (UE) 1177/2010 — diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne;

• Regolamento (UE) 181/2011 — diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus;

• decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 70 — attuazione della normativa europea in materia di diritti dei passeggeri.


Ambito e limite del previo tentativo

Il tentativo di conciliazione ha per oggetto le controversie aventi ad oggetto i diritti degli utenti riconosciuti dalla normativa richiamata al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Disciplina approvata con delibera ART n. 21/2023.

Limite espresso: compensazione forfettaria e rifusione del biglietto (Reg. CE 261/2004)

Per effetto della sentenza del TAR Piemonte, sezione I, n. 1093/2024, non può essere imposto il previo esperimento del tentativo di conciliazione per la compensazione pecuniaria forfettaria di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 e per la rifusione del prezzo del biglietto di cui all’art. 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo Regolamento. Per tali pretese il passeggero può agire direttamente in sede giurisdizionale.

Resta ferma la facoltà di attivare la procedura su base volontaria anche per queste pretese: l’eventuale accordo raggiunto ha la medesima efficacia esecutiva prevista dalla legge.


Casi esclusi

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Disciplina, restano fuori dall’ambito le controversie:

• promosse ai sensi dell’art. 37 del Codice del Consumo;

• proposte con le azioni di classe di cui agli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile;

• attinenti a profili meramente tributari o fiscali.


Come funziona in cinque passaggi

1. Reclamo preventivo

Prima di attivare la procedura, il passeggero deve avere inviato reclamo scritto al vettore o al gestore. La condizione di procedibilità si considera in ogni caso avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione presso l’Organismo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Disciplina.

2. Deposito della domanda

La domanda si deposita compilando il modulo dedicato, allegando: copia del reclamo, ricevuta di invio, eventuale risposta del vettore, documento di identità, titolo di viaggio o prenotazione. Costo per il consumatore: € 10,00 oltre IVA, fisso e indipendente dal valore della controversia.

3. Verifica di ammissibilità

La Segreteria dell’Organismo verifica la completezza della domanda. In caso di lacune assegna un termine per l’integrazione; decorso inutilmente, la domanda è archiviata.

4. Primo incontro

Il primo incontro si tiene in videoconferenza, fissato di regola entro trenta giorni dal deposito della domanda completa.

5. Conclusione

La procedura si conclude entro novanta giorni. In caso di accordo si redige verbale di conciliazione con efficacia esecutiva ai sensi di legge; in mancanza di accordo, verbale di mancata conciliazione. In entrambi i casi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è assolta, salvo il limite indicato al paragrafo 5 per la compensazione forfettaria e la rifusione del biglietto.


Quanto costa

Il costo della procedura è uniforme in tutti i settori regolati e non varia in funzione del valore della controversia:

• per il consumatore: € 10,00 oltre IVA, fisso;

• per gli utenti professionali si applica la tabella indennità comune.


Recapiti per il settore ART

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Sede legale e sede operativa: Via G. Sciuti n. 124 – 90144 Palermo

Telefono: +39 091 7725986

PEC dedicata alle procedure di conciliazione nei settori regolati:

concordiaetius.settoriregolati@mypec.eu

Indirizzo di posta elettronica ordinaria:

info@concordiaetius.it

Iscrizione nell’Elenco degli organismi ADR di ART: prot. n. 24676/2023


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