Conciliazione per energia elettrica, gas, acqua e rifiuti
Sei nel posto giusto se
Sei un cliente o utente finale domestico e hai una controversia con il tuo fornitore o gestore di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, telecalore o rifiuti urbani, e hai già inviato reclamo scritto senza ottenere una risposta soddisfacente.
Attenzione al limite soggettivo
La disciplina dell’Autorità riserva ai clienti e agli utenti finali domestici la facoltà di rivolgersi agli organismi ADR iscritti nell’Elenco, in alternativa al Servizio Conciliazione dell’Autorità. Se non sei un cliente domestico devi rivolgerti al Servizio Conciliazione.
Quando il tentativo è obbligatorio e quando è volontario
Per l’energia elettrica, se sei alimentato in bassa o media tensione, e per il gas, se sei alimentato in bassa pressione, il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo stesso vale per i prosumer, cioè per chi è al tempo stesso produttore e cliente finale di energia elettrica, e per le controversie con il Gestore dei servizi energetici in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto.
Per il servizio idrico integrato, per il telecalore e per i rifiuti urbani la procedura è attivabile su base volontaria: non è condizione di procedibilità e la partecipazione del gestore è facoltativa. Resta comunque un modo rapido e poco costoso per definire la controversia.
Le controversie che trattiamo più spesso
Fatture di importo anomalo e conguagli pluriennali. Doppia fatturazione dopo un cambio fornitore. Contratti conclusi senza consenso valido. Ritardi in allacciamenti, subentri, spostamenti e riattivazioni. Letture e autoletture non recepite. Bonus sociale non applicato. Corrispettivi contestati e indennizzi automatici non riconosciuti.
Se rischi il distacco della fornitura
Se documenti l’avvenuta sospensione della fornitura, oppure alleghi una comunicazione di costituzione in mora con il termine oltre il quale la fornitura può essere sospesa, limitata o disattivata per una fattura che hai tempestivamente contestato con il reclamo, la tua istanza è trattata con priorità: il primo incontro è fissato entro quindici giorni dal deposito e il termine di preavviso è dimezzato. In questi casi non sono ammesse richieste di rinvio.
Tempi della procedura
La Segreteria comunica l’avvio entro sette giorni dal deposito dell’istanza completa. Il primo incontro si svolge entro trenta giorni e non può essere fissato prima di dieci giorni dalla comunicazione. La procedura si conclude entro novanta giorni, prorogabili di non oltre trenta per esigenze motivate. Se l’istanza è incompleta ti chiediamo di integrarla entro sette giorni: decorso inutilmente il termine, l’istanza è archiviata.
Che cosa non trattiamo su questa pagina
Le controversie esclusivamente tributarie o fiscali, compresi i profili tributari della TARI. Le controversie già prescritte. Le azioni ex artt. 37, 139, 140 e 140-bis del Codice del Consumo. Le controversie dei clienti multisito con almeno un punto di prelievo o riconsegna fuori dall’ambito della disciplina dell’Autorità. Le controversie per le quali hai già attivato le procedure speciali previste dall’Autorità, salvi i profili risarcitori. L’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, caldaie o colonnine di ricarica: quello è un contratto di vendita o di appalto e appartiene alla sezione ADR Mediazione Consumo.



