Mediazione per Patrimonio digitale post mortem
Aree emergenti della mediazione ordinaria
Patrimonio digitale post mortem
Aree emergenti della mediazione ordinaria — ambito tematico B6 n. 20 · Mediazione ordinaria su diritti disponibili ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010, nelle tre ipotesi di accesso: volontaria, delegata dal giudice (art. 5-quater), da clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies).
Alla morte di una persona restano account, archivi fotografici, domini, canali monetizzati, wallet, licenze e abbonamenti: beni con valore economico misurabile e nessuna disciplina successoria dedicata. Il conflitto nasce fra coeredi sulla legittimazione, fra familiari e piattaforme sull'accesso, fra esecutore e beneficiari sul mandato, e il giudizio arriva quando gli account sono già chiusi. Concordia et Ius è il primo organismo a trattarlo come ambito autonomo, distinto dalla successione in senso tecnico.
Perimetro giuridico
La norma cardine è l'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003, per cui i diritti sui dati personali di persone decedute sono esercitati «da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione» (testo in Gazzetta Ufficiale). Per i rapporti digitali operano gli artt. 460 e seguenti e l'art. 1406 del codice civile; per i contenuti creativi, gli artt. 3-25 della L. 633/1941.
Consegna di credenziali e archivi, subentro nei contratti, ripartizione dei proventi e rimborso dei costi di recupero hanno per oggetto diritti disponibili ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010, purché non si tocchino le materie successorie in senso tecnico.
Fattispecie contigue del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010: la mediazione è condizione di procedibilità e si usa l'Istanza di Mediazione Obbligatoria. Restano fuori dall'area:
• successioni ereditarie in senso tecnico e divisione: art. 5 comma 1;
• patti di famiglia ex art. 768-bis c.c.: art. 5 comma 1;
• diritti reali su beni ereditari e locazione o comodato di immobili del de cuius: art. 5 comma 1;
• contratti bancari, finanziari e assicurativi del defunto: art. 5 comma 1;
• reclami e sanzioni del Garante privacy: indisponibili.
La verifica di qualificazione è gratuita: la Segreteria indica quale dei due moduli usare prima di ogni versamento.
Le controversie tipiche
Ordinate per frequenza; ciascuna ha per oggetto diritti disponibili ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010.
1. Accesso agli account e agli archivi del defunto
Il coniuge chiede al provider l'accesso all'archivio fotografico, un figlio si oppone invocando la volontà contraria del defunto. La legittimazione si valuta sull'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003; l'accordo su chi accede, a quali contenuti e con quali cautele è su diritti disponibili ex art. 2.
2. Wallet, chiavi private e cripto-attività
Le posizioni esistono ma le chiavi no, o il custode subordina la consegna a documentazione irreperibile: individuazione delle posizioni, consegna, costi del recupero e ripartizione sono disponibili, mentre qualità di erede e divisione seguono l'art. 5 comma 1.
3. Subentro nei contratti digitali
Hosting, domini, licenze software, abbonamenti professionali: gli eredi chiedono il subentro, il fornitore oppone il divieto di cessione. Rilevano gli artt. 460 e seguenti e l'art. 1406 del codice civile: continuità, arretrati e condizioni sono disponibili.
4. Domini e canali monetizzati
Trasferimento del dominio, proventi pubblicitari maturati dopo il decesso, prosecuzione delle sponsorizzazioni: si combinano titolarità contrattuale ex art. 1406 del codice civile e diritti sui contenuti ex L. 633/1941. Pretese patrimoniali mediabili.
5. Diritti d'autore digitali e archivi creativi
Opere inedite, cataloghi musicali, fotografie e testi su piattaforme: gli artt. 3-25 della L. 633/1941 governano i diritti di utilizzazione economica, che si trasmettono agli eredi e sono negoziabili. Licenze, royalty e uso dell'archivio sono mediabili.
6. Account professionali e dati aziendali del socio defunto
Profili aziendali, rubriche clienti, documenti sui dispositivi personali: la società rivendica i dati d'impresa, gli eredi i contenuti personali. La distinzione poggia sull'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003; copia, cancellazione selettiva e riconsegna sono disponibili.
7. Mandato post mortem e digital executor
Il mandatario incaricato di chiudere i profili e distribuire i contenuti è contestato dai beneficiari per operato o compenso. L'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 riconosce la legittimazione del mandatario: la lite sull'esecuzione dell'incarico è mediabile.
Perché mediare — per gli avvocati
Argomenti per il difensore
Titolo esecutivo, prescrizione, argomenti di prova
L'accordo sottoscritto anche dai difensori è titolo esecutivo ex art. 12 comma 1 (senza difensori, omologazione ex comma 1-bis); la domanda impedisce la decadenza e interrompe la prescrizione ex art. 8 comma 2; dalla mancata partecipazione il giudice trae argomenti di prova ex art. 12-bis comma 1.
Credito d'imposta e contributo unificato
L'art. 20 dà un credito sull'indennità fino a 600 euro (metà senza accordo) e sul contributo unificato del processo estinto fino a 518 euro: opera dove la mediazione è condizione di procedibilità, non nella volontaria pura.
Riservatezza opponibile
L'art. 9 vincola mediatore e organismo; l'art. 10 rende le dichiarazioni inutilizzabili nel giudizio e vieta la testimonianza del mediatore: si sondano ipotesi trasattive senza creare prove contro l'assistito.
Tempi scritti nella legge
Sei mesi prorogabili di tre con accordo scritto (art. 6); primo incontro fra venti e quaranta giorni dal deposito (art. 8 comma 1). Difensore facoltativo nella volontaria e nella clausolare, obbligatorio nella delegata ex art. 8 comma 5.
Posizionamento professionale
L'art. 2-terdecies è del 2018 e la casistica italiana sull'eredità digitale è quasi tutta da scrivere. Portare per primo una lite su l'accesso agli account di una persona defunta o il subentro nei suoi contratti digitali davanti a un organismo che ha strutturato l'ambito — casella dedicata in B6, conciliatori per competenza — significa scrivere il precedente operativo.
Call to action
Scarica l'Istanza di Mediazione Ordinaria e usa la sezione B6 per selezionare l'ambito tematico n. 20 — Patrimonio digitale post mortem; in B9 trovi il confine con l'art. 5 comma 1.
Perché mediare — per le imprese
Argomenti per l'impresa
Il rapporto commerciale sopravvive
Fra coeredi la relazione familiare è il vero bene in gioco: una causa sugli archivi di un genitore lascia macerie che nessuna sentenza ricompone. La mediazione lavora sull'interesse economico e permette di rinegoziare prezzi, servizi e tempi: restituisce un contratto emendato, non una sentenza.
Tempi certi contro tempi ignoti
Sei mesi prorogabili di tre ex art. 6, primo incontro entro quaranta giorni ex art. 8 comma 1. Un civile fino in Cassazione impegna cinque-sette anni: incompatibile con un piano industriale.
Riservatezza assoluta
Gli archivi personali del defunto — messaggi, fotografie, documenti sanitari — non devono finire allegati a un fascicolo consultabile. Gli artt. 9 e 10 coprono il procedimento e rendono inutilizzabili le dichiarazioni: nessun atto pubblico, nessuna sentenza citabile dai concorrenti.
Costo prevedibile
Indennità per scaglioni ex art. 28 D.M. 150/2023 sul valore accertato ex art. 29: da 122 euro per parte dal primo incontro nello scaglione minimo, importi noti prima del deposito. Il giudizio somma contributo unificato, tre gradi e consulenze, senza tetto.
Continuità operativa
Gli account restano attivi e i contratti digitali non decadono per inattività: si può fissare un regime di conservazione provvisoria. La procedura non sospende forniture, sistemi o pagamenti: al primo incontro si concorda un regime provvisorio mentre si negozia il merito.
Cosa è mediabile qui, cosa va all'Istanza di Mediazione Obbligatoria
Mediazione ordinaria (questa pagina)
- Accordo con familiari e piattaforme sull'accesso ai dati del defunto ex art. 2-terdecies D.Lgs. 196/2003
- Consegna di wallet e chiavi, individuazione delle posizioni, costi del recupero
- Subentro nei contratti digitali ex art. 1406 c.c. e arretrati ai fornitori
- Domini, canali monetizzati, proventi maturati e sponsorizzazioni
- Diritti di utilizzazione economica sulle opere digitali e licenze d'archivio
- Mandato post mortem, operato del digital executor e compensi
Istanza di Mediazione Obbligatoria o altra sede
- Successioni in senso tecnico e divisione: art. 5 comma 1, mediazione obbligatoria
- Qualità di erede, petizione di eredità, riduzione e collazione: art. 5 comma 1
- Patti di famiglia ex art. 768-bis c.c.: art. 5 comma 1
- Diritti reali su beni ereditari, locazione e comodato di immobili: art. 5 comma 1
- Rapporti bancari, finanziari e assicurativi del defunto: art. 5 comma 1
- Reclami e sanzioni davanti al Garante privacy: indisponibili
Criterio unico: fattispecie nominata nel comma 1 dell'art. 5 → Istanza di Mediazione Obbligatoria; diritto disponibile non nominato → Istanza di Mediazione Ordinaria.
Indennità e credito d'imposta
Voce Volontaria e clausolare Delegata dal giudice
Indennità di mediazione Tariffa piena ex art. 28 D.M. 150/2023 (da 122 euro per parte). Ridotta di un quinto ex art. 28 comma 8.
Spese di avvio e di deposito Dovute da ciascuna parte al deposito. Dovute, con la stessa riduzione di un quinto.
Incontri successivi Tabella dell'art. 30 sul valore accertato ex art. 29. Stessa tabella, ridotta di un quinto.
Credito d'imposta art. 20 Non spetta nella volontaria pura; nella clausolare che Spetta: fino a 600 euro (metà senza accordo) sospende il giudizio opera nei limiti dell'art. 20. e CU fino a 518 euro.
Patrocinio a spese dello Stato Escluso (art. 15-bis: solo materie dell'art. 5 comma 1). Nei limiti dell'art. 15-bis, a conciliazione raggiunta.
Nella volontaria pura non si applica il credito d'imposta dell'art. 20, che opera dove la mediazione è condizione di procedibilità (materie dell'art. 5 comma 1 e procedibilità sopravvenuta). Gli importi, calcolati sul valore ex art. 29 D.M. 150/2023, sono comunicati dalla Segreteria prima del deposito
Come attivare la procedura
Cinque passi
1. Verifica preliminare del perimetro
Verifica gratuita che si tratti di diritti disponibili ex art. 2 e non di materia dell'art. 5 comma 1, per la quale vale l'Istanza obbligatoria.
2. Compilazione dell'istanza
A1-A2 parti e difensori, B0 e B5 tipologia, B1 oggetto, B6 ambito n. 20 — Patrimonio digitale post mortem, C1-C3 sintesi e domande, D1-D3 valore e indennità.
3. Allegazione documentale (sezione F)
Oltre alla ricevuta di versamento: il certificato di morte e la documentazione che attesta la legittimazione ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 (rapporto familiare, mandato, testamento), l'elenco degli account, la corrispondenza con i provider e la quantificazione dei proventi o costi contestati.
4. Deposito e primo incontro
Deposito via PEC a concordiaetius@mypec.eu; segue la designazione del mediatore competente sull'ambito B6 e il primo incontro fra venti e quaranta giorni ex art. 8 comma 1.
5. Svolgimento e chiusura
In presenza o in via telematica ex art. 8-bis, entro i sei mesi dell'art. 6; l'accordo sottoscritto anche dai difensori è titolo esecutivo ex art. 12 comma 1.
Tariffe
Le tariffe seguono la tabella ufficiale applicata da Concordia et Ius (importi minimi Tabella A del DM 150/2023). Quando la materia è obbligatoria, gli importi sono ridotti di un quinto rispetto alla mediazione volontaria (importi IVA inclusa):
Valore dichiarato della lite
Materia obbligatoria Materia volontaria
Fino a €. 1.000 €. 97,60 €. 122,00
Da €. 1.000,01 a €. 50.000 €. 190,32 €. 237,90
Oltre €. 50.000 €. 273,28 €. 341,60
Per il valore indeterminato:
Materia obbligatoria da €. 165,92 a €. 273,28,
Materia volontaria da €. 207,40 a €. 341,60, secondo lo scaglione.
Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro e si conclude con un accordo, si applicano ulteriori spese secondo la Tabella A. Le tariffe non sono derogabili verso il basso.
Riferimenti normativi
• Art. 2-terdecies D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 — diritti riferiti a persone decedute, testo su Normattiva
• Art. 2-terdecies — testo in Gazzetta Ufficiale — Codice in materia di protezione dei dati personali
• Codice civile (R.D. 262/1942) — artt. 460 e seguenti, art. 1406, art. 768-bis
• L. 22 aprile 1941, n. 633 — artt. 3-25, diritti di utilizzazione economica
• D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — mediazione civile e commerciale (testo vigente)
• Art. 2 D.Lgs. 28/2010 — diritti disponibili
• Art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 — materie a mediazione obbligatoria
• Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 — mediazione demandata dal giudice
• Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 — mediazione da clausola
• Art. 6 D.Lgs. 28/2010 — durata
• Art. 8 D.Lgs. 28/2010 — commi 1, 2 e 5
• Artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 — riservatezza e inutilizzabilità
• Art. 12 D.Lgs. 28/2010 — efficacia esecutiva
• Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 — mancata partecipazione
• Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 — patrocinio a spese dello Stato
• Art. 20 D.Lgs. 28/2010 — credito d'imposta
• Artt. 28, 29 e 30 D.M. 150/2023 — indennità, valore della lite, incontri successivi
Modulo da utilizzare
Istanza di Mediazione Ordinaria — casella B6 n. 20
Si deposita l'Istanza di Mediazione Ordinaria (mediazione-ordinaria-istanza.html) selezionando nella sezione B6 l'ambito tematico n. 20 — Patrimonio digitale post mortem; se ha ricevuto una convocazione si usa l'Adesione alla Mediazione Ordinaria.
Contatti istituzionali
Contattaci per avviare la procedura o per un primo orientamento della mediabilità e dello scaglione di indennità:
- Sede — Organismo di Mediazione: Via G. Sciuti, 124 — 90144 Palermo (PA)
- Segreteria Mediazione Civile e Commerciale: +39 091 772 5986
- Cellulare/WhatsApp: +39 335 773 9714
- Email: mediazione@concordiaetius.it
- PEC (per il deposito formale dell'istanza): concordiaetius@mypec.eu
- Orari: Lun–Ven, 9:30–13:00 / 16:30–20:00



