ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA
Mediare conviene sempre
Cos'è la Mediazione?
Ai fini del presente decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, si intende per:
a) Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) Conciliazione: la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) Organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del presente decreto;
e) Registro: il Registro degli Organismi istituito con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il Registro degli Organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
La Mediazione è l'attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
La Mediazione civile, in particolare, è un istituto giuridico avente ad oggetto l’attività di Mediazione ed intermediazione in materia di controversie civili tra privati, imprese, associazioni o enti, imprese e consumatori, tra imprese e Pubblica Amministrazione.
È differentemente normato nel mondo. L’Unione Europea ha richiesto l’adozione agli Stati Membri, di dotarsi di apposita normativa ai fini del recepimento della direttiva dell'Unione Europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale.
L’istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
Qual'è lo scopo della Mediazione?
La Mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l’opera di un Mediatore, vale a dire di un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia.
Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il compito principale del Mediatore (che deve operare presso un Organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa. Il Mediatore, quindi, non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a gestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell’accordo finale.
Tipi di Mediazione
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il D.lgs. 28/2010 distingue quattro tipi di Mediazione:
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di Mediazione.
Differenze con altri istituti
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 distingue nettamente l’istituto della Mediazione civile da altre forme di conciliazione già esistenti nell’ordinamento giuridico italiano. La norma, infatti, dispone che per Mediazione civile debba intendersi l’attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per sottolineare il fatto che la Mediazione civile, rispetto a precedenti istituti finalizzati alla composizione dei conflitti, sia ormai uno strumento innovativo di portata generale riguardante tutte le controversie civili e commerciali.
Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
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