OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI
Pagina aggiornata al 17.04.2025
Obblighi di trasparenza degli Organismi
Art. 17 del Decreto n. 150 del 24.10.2023 del Ministero della Giustizia
L'Organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell'Organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
g) gli eventuali
accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei
Mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il
regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
m) il Codice Etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal Responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del Decreto Legislativo;
p) l'ultimo
bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
q) l'eventuale appartenenza a
reti di Organismi che agevolano la risoluzione delle
controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'Organismo e che possono essere usate nella procedura (Italiano e Inglese).