Ambito di applicazione
Pagina aggiornata al 17.04.2025
Normativa ADR in materia di Formazione
Il nuovo articolo 16-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che regola e definisce i requisiti necessari degli Enti di Formazione in materia di Mediazione, stabilisce al comma 1: “Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli Enti di Formazione in materia di Mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter”.
Prosegue il comma 2 stabilendo che: “Ai fini di cui al comma 1, l'Ente di Formazione è altresì tenuto a nominare un Responsabile Scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero.
Il Responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei Formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2”.
Infine, il comma 3 precisa che: “Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione … dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”.