Ambito di applicazione

Regolamento di Mediazione A.D.R. dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. in materia di Consumo


Art. 1


Ambito di applicazione


Il Regolamento adottato dall’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. in materia di Consumo, rispetta il Codice del Consumo D.lgs. 6 settembre 2005, n.206, ed in particolare il disposto dell’Art. 141 quater, Parte V, Associazioni dei Consumatori e accesso alla Giustizia – Titolo II bis - Risoluzione extragiudiziale delle controversie, che nel presente Regolamento si intende richiamato ed il Decreto n. 150 del 24 ottobre 2023.

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., ha la propria sede legale a Palermo in Via G. Sciuti,

n. 124, Cap. 90144, tel.: +39 091 7725986 fax: +39 091 7725972, con mail info@concordiaetius.it e Pec concordiaetius@mypec.eu, è assicurato con Polizza di Assicurazione RC Professionale Allianz n. 253111508, ha la Partita Iva 01996100507 ed è iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi Conciliativi e al n. 427 dell’Elenco degli Enti Formazione tenuti presso il Ministero della Giustizia.

Le controversie per le quali viene esperito il servizio ADR in materia di Consumo presso un Organismo accreditato sono quelle indicate all’art.141, Comma 1, lett. G) del D.lgs. 206/2005. Il Servizio di A.D.R. in materia di Consumo dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., offre la possibilità di risolvere controversie di natura commerciale che coinvolgono imprese e consumatori senza limiti riguardanti la nazionalità delle Parti. Il presente regolamento si applica pertanto alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’U.E e consumatori residenti nell’U.E., secondo quanto previsto dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, integrato dal D.lgs. 130/2015.

1. L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. ha Mediatori esperti in materia di Consumo inseriti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che per operare hanno acquisito, e devono mantenere una formazione specifica in materia di Consumo, frequentando i relativi corsi di formazione pecialistica in tale materia, che li abilitino all especifiche attività.

2. L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. dispone di Mediatori esperti in materia di Consumo incaricati della risoluzione delle controversie in possesso di requisiti di formazione adeguata e specifica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 141-bis, comma 4, lett. a), e rispetta gli obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento e dei Consumatori in generale, informando le Parti, attraverso relazioni annuali pubblicate sul proprio sito web, circa le modalità della procedura, i tipi di controversie, le norme che regolano la presentazione dei reclami, i criteri che guidano l’adozione delle decisioni ecc. (art. 141-bis).

L’Organismo attesta le generalità ed il curriculum di ciascuno dei Mediatori inseriti negli Elenchi di cui all’art. 3, comma 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonché per ciascun Mediatore, il possesso dei requisiti dall’art. 8, e l’impegno di ciascun Mediatore di rispettare l’art. 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del Consumo.

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. si impegna ai sensi dell’art. 9, lettera c) del Decreto

n. 150 del 24 ottobre 2023, a svolgere le procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l’art. 141-bis, comma 1, lettere a), c), d ed e) del Codice del Consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea, nell’ambito delle quali l’Organismo A.D.R. propone una soluzione o riunisce le Parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. si impegna ai sensi dell’art. 9, lettera h) del Decreto

n. 150 del 24 ottobre 2023, a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto del l’art. 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del Consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell’art. 141-octies, comma 2 del Codice del Consumo.

3.  La qualità della procedura è garantita dal rispetto della normativa A.D.R. in materia di Consumo,

 contenuta nella Direttiva e dall’attività di monitoraggio sull’attività degli Organismi iscritti svolta dal Ministero di Giustizia: in particolare, l’iscrizione dell’Organismo nell’elenco gestito dal Ministero di Giustizia fornisce agli Organismi A.D.R. iscritti, una certificazione di qualità.

4.  Il ricorso ad una procedura A.D.R. non pregiudica la possibilità, per il Consumatore e il Professionista, di adire l’Autorità giudiziaria (art. 141, comma 10). A prescindere dall’esito della procedura A.D.R., il Consumatore conserva il diritto fondamentale di adire l’Autorità giudiziaria competente (si tratta di un diritto fondamentale stabilito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

5.  La qualificazione della natura consumeristica della controversia e il suo valore viene indicato dalla Parte che deposita la domanda. Per le procedure A.D.R. espressamente disciplinate da disposizioni di legge, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile. Valgono inoltre tutte le definizioni di cui all’art. 141 del D.lgs. 206/2005.

6.  Le procedure A.D.R. disciplinate dal presente articolo non rientrano in alcun modo nell’ambito di

applicazione prevista dal disposto del D.lgs. 28/2010.


Art. 2

Avvio della procedura


Le lingue nelle quali possono essere presentate le domande di Mediazione all’Organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR sono l’italiano e l’inglese.

La procedura A.D.R. si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., con qualunque strumento idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione, compilando il modello editabile in .pdf scaricabile dal sito dell’Organismo, e trasmettendolo all’indirizzo Pec dell’Organismo dedicato alle mediazioni relative alla materia di consumo concordiaetius.adrconsumo@mypec.eu o consegnandola, debitamente compilata e firmata, a pena di inammissibilità, sottoscritta dall’istante ovvero da un rappresentante munito di idonea procura, o in alternativa del modulo editabile scaricabile dal sito dell’Organismo, predisponendo una domanda in carta libera contenente le stesse informazioni del modello editabile in .pdf scaricabile dal sito, presso la Segreteria dell’Organismo. Il pagamento delle tariffe della procedura, nella misura dovuta ai sensi delle Tabelle delle indennità di Mediazione in materia di Consumo, oltre IVA al 22% come per legge, nel rispetto dell’art. 33 del D.M n. 150 del 24 Ottobre 2023, sarà contestuale al deposito della domanda e comunque dovrà avvenire prima dell’avvio effettivo della Mediazione. Il deposito della domanda di Mediazione in materia di Consumo, nonché l’adesione della Parte Invitata al procedimento, costituiscono reciproca accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella che segue.

Le procedure A.D.R. per i soli Consumatori hanno sempre un costo fisso pari a €.10,00 oltre IVA al 22 % come per legge.

I “Professionisti”, ovvero i soggetti non qualificati come Consumatori, ovvero persone fisiche o giuridiche che abbiano instaurato il rapporto contrattuale oggetto di controversia per scopi che non sono estranei alla propria attività ed i “Prosumer”, ovvero coloro che contemporaneamente sono produttori e consumatori, invece, verseranno la somma indicata nella sottostante Tabella per il relativo valore della controversia, oltre Iva al 22% come prevista dalla normativa medio tempore vigente.

La domanda di Mediazione va compilata utilizzando preferibilmente il modello disponibile sul sito dell’Organismo www.concordiaetius.it/Mediazione-in-materia-di- consumo e deve necessariamente contenere:

    copia del documento di identità (in corso di validità) della Parte che presenta la domanda;

    i dati identificativi della Parte Istante e della Parte Invitata, in modo da consentire le comunicazioni di cui al presente Regolamento;

 ●    i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere di conciliare, copia della procura con firma autenticata e copia di un documento d’identità in corso di validità del delegato;

    la descrizione dei fatti e delle questioni che sono all’origine delle controversie e dell'oggetto della domanda;

    la denominazione esatta e la sede del Professionista convocato;

    gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia se sono stati conclusi;

    copia del reclamo se inviato dal Consumatore;

    copia della risposta, se eventualmente pervenuta dall’Operatore;

    indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile, secondo le Tabelle delle indennità di Mediazione in materia di Consumo indicate all’art. 2 del presente Regolamento;

    i dati identificativi del difensore della Parte, ove presente in Mediazione, con la relativa procura

conferita;

    l’allegata documentazione ritenuta idonea da Parte Istante a sostegno della domanda;

    la prova dell’avvenuto pagamento delle spese del procedimento, se dovute;

    Il consenso al trattamento dei dati forniti nella domanda, che è implicito nella presentazione

della domanda in uno all’accettazione del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette via PEC o a mezzo raccomandata A.R. alla Parte Invitata e al Mediatore designato, la lettera di avvio della Mediazione e comunica alla Parte Istante la presa in carico della domanda di avvio della procedura A.D.R. ed il nominativo del Mediatore designato dall’Organismo, normalmente entro il termine di 3 giorni dall’effettiva ricezione della domanda di Mediazione da Parte Istante, con mezzo comunque idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Se la Parte Invitata accetta di partecipare, invia la propria adesione, versa contestualmente e comunque non oltre e prima dell’avvio della Mediazione, le tariffe previste nelle Tabelle delle indennità di Mediazione in Materia di Consumo e così ha inizio la procedura.

Le procedure A.D.R. si svolgono interamente secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento, e pertanto potranno alternativamente svolgersi in presenza, in modalità telematica ed in forma semplificata, tramite scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti ed il Conciliatore nominato, mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.

La domanda di avvio della procedura A.D.R. può essere respinta dall’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., in conformità a quanto previsto dall’art. 141 bis, comma 2, del D.lgs. 206/2005, per uno dei seguenti motivi:

    il Consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né ha cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il Professionista;

    la controversia è futile o temeraria;

    la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro Organismo di Conciliazione o da un organo giurisdizionale;

    il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello

tale da non nuocere in modo significativo all’accesso del consumatore al trattamento dei reclami;

    il Consumatore non ha presentato la domanda all’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius

s.r.l. A.D.R. entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

    il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente

all’efficace funzionamento dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

La relativa valutazione sull’opportunità di respingere o meno l’avvio della procedura non è automatica, ma è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del Mediatore designato, a seguito di effettivo avvio della Mediazione e indipendentemente dall’eventuale adesione di Parte Invitata alla relativa domanda. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, il Mediatore designato dall’Organismo, ritenga di voler respingere una controversia che gli è stata assegnata, potrà fornire ad entrambe le parti che hanno avviato, ed eventualmente aderito alla Mediazione, una comunicazione motivata delle ragioni della propria decisione, di non voler prendere in considerazione la controversia, entro il termine venti giorni dall’adesione di Parte Invitata. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione del Mediatore, la Mediazione proseguirà normalmente.

Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all’accesso da parte dei Consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.


Art. 3


Il Mediatore in materia di Consumo


1.   Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza, e deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e rimando immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

2. Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le Parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il Mediatore possiede una specifica formazione in materia di tecniche di Mediazione e una conoscenza specifica nei settori regolati dalle rispettive Autorità, con specifico riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi.

3.   In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

4. Le sue funzioni, in particolare, sono:

    terzo facilitatore, che aiuta le Parti a dialogare e a trovare una soluzione condivisa (“accordo conciliativo”) alla controversia;

    terzo valutatore, che, su richiesta delle Parti o autonomamente, e basandosi sulla documentazione depositata e sulle dichiarazioni rilasciate, formula una proposta di soluzione non vincolante.

5.  Il Mediatore è individuato dall’Organismo tra i nominativi dei Mediatori accreditati all’Organismo di Conciliazione in materia di Consumo, inseriti in un’apposita lista redatta sulla base di criteri di competenza e professionalità, nel rispetto della normativa vigente, e disponibile in ordine alfabetico sul sito ufficiale dell'Organismo.

6. Il Mediatore incaricato deve comunicare alla Segreteria, anche per le vie brevi, entro due giorni dalla

comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque al momento del rilascio del verbale di chiusura della Mediazione, in caso di mancata adesione di Parte Invitata, il Mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al Codice Europeo di Condotta dei Mediatori.

8.    Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse Parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di Difensore o di Arbitro.

9.    Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal Codice deontologico, nonché in situazioni di conflitto di interesse; in tali casi il Mediatore designato deve astenersi dall’assumere l’incarico dichiarando il fatto impeditivo all’Organismo, ovvero cessare l’incarico nei casi in cui l’incompatibilità o il conflitto di interesse si verifichi nel corso della procedura. È fatto pertanto obbligo al Mediatore, di comunicare senza indugio alla Segreteria, qualsiasi fatto o situazione che possa, in qualsiasi maniera, farlo incorrere in un’eventuale situazione d’incompatibilità, anche se emerse dopo l’accettazione dell’incarico e/o durante il Procedimento di Mediazione.

10. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

11.  Il Mediatore può, in relazione alla complessità della controversia, disporre la convocazione della Parti in presenza, o in Web-conference, con un preavviso di almeno sette giorni.

 12.  L’Organismo potrà in qualunque momento, anche per mere ragioni di opportunità di qualsiasi tipo e natura dell’Organismo, sostituire il Mediatore precedentemente designato, dandone semplicemente comunicazione ai partecipanti alla Mediazione.

13.  Ad ogni modo i conflitti di interessi saranno risolti secondo quanto previsto dal Codice etico

dell’Organismo e dall’art 141-bis comma 5 del Codice del Consumo.

14. Il Mediatore che non sia più in possesso di requisiti di cui al comma 11 dell’art. 3 del Regolamento, ovvero abbia cessato di svolgere tale funzione, o che ne faccia richiesta, è cancellato dall’elenco dei Mediatori in materia di Consumo dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.



Art. 4


Svolgimento della procedura


1. La procedura A.D.R. potrà svolgersi:

    Tramite effettivi incontri del Mediatore con le Parti presso la sede legale dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. o presso le sedi dirette eventualmente accreditate presso il Ministero; la sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e dell’Organismo, prevedendo che gli incontri si possano tenere presso la sede locale diretta dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. più vicina alla residenza del Consumatore, ove tale sede sia stata accreditata presso il Ministero e sia disponibile.

    Mediante strumenti di comunicazione a distanza nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.

    Tramite scambio non simultaneo di comunicazioni asincrone tra le Parti e il Mediatore nominato, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.

2. La lingua in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure è, oltre alla lingua italiana, la lingua inglese.

3.  L’’Organismo, sentito il Mediatore designato, potrà comunque decidere di avviare e/o di proseguire, in alternativa allo svolgimento delle procedure

A.D.R. in modalità interamente telematica ed in forma semplificata, tramite scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti ed il Conciliatore nominato, mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza, lo svolgimento degli incontri in presenza, per facilitare la partecipazione delle Parti e rendere più rapida ed efficiente la procedura;

sarà anche possibile, a discrezione del Mediatore designato, tenere incontri in modalità mista, in cui una Parte sia presente fisicamente in sede e l’altra sia collegata a distanza tramite strumenti di comunicazione telematici nel rispetto della normativa vigente – medio tempore - in tema di Mediazione telematica.

4. La procedura avrà inizio entro 30 (trenta) giorni dall’adesione della Parte convenuta salvo diverso accordo tra le Parti o motivate esigenze organizzative del Servizio. In caso di assenza, di una o entrambi le parti, il Mediatore può redigere un verbale di chiusura del procedimento per mancata comparizione della Parte o delle Parti. Se l’assenza delle Parti è dipesa da giustificati motivi, prontamente comunicati alla Segreteria, questa fissa un nuovo incontro, dandone avviso alle Parti entro sette giorni dalla ricevuta comunicazione. In questo caso le Parti concordano tacitamente sul protrarsi oltre i termini della convocazione del tentativo di mediazione.

5.  Le Parti partecipano alla procedura personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro rappresentante legale. Le Parti possono farsi rappresentare da soggetti appositamente delegati, mediante propri rappresentanti muniti di tutti i necessari poteri negoziali.

6. Le Parti hanno la facoltà – ma non l’obbligo – di farsi assistere da Avvocati, da rappresentanti delle

Associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

7.  In ogni caso è necessario che ciascuna Parte comunichi alla Segreteria, con congruo anticipo, chi parteciperà alla procedura A.D.R. o a parti di essa, nonché, se assistite da Avvocati, le generalità complete dei Legali che li rappresentano.

8. La procedura, in caso di adesione della Parte Invitata avrà una durata massima di 90 giorni dal ricevimento della domanda d’avvio; tale termine, se necessario, potrà essere prorogato, una sola volta, di ulteriori 90 giorni; le Parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura (art. 141-quater, comma 3, lett. e). Decorsi 30 giorni dall’avvio della procedura, il Mediatore, salvo che non ritenga opportune ulteriori interlocuzioni con le Parti ai fini del raggiungimento di una soluzione conciliativa della controversia, può redigere un sintetico verbale in cui annota esclusivamente l’oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo, a seguito dello scambio infruttuoso di comunicazioni con le parti.

9. Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura e potrà, a propria discrezione, sentire

le Parti sia congiuntamente, che separatamente, con qualunque mezzo tecnologicamente disponibile.

10. In casi particolari, su richiesta congiunta delle Parti, l’Organismo potrà indicare alle Parti che ne faranno richiesta un Consulente Tecnico in Mediazione (C.T.M.), seguendo le indicazioni fornite dal Mediatore, purché tutte le Parti che lo richiedano s’impegnino a sostenerne, in eguale misura, i relativi costi, non creandosi, in nessun caso, alcuna obbligazione nei confronti dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., né del Mediatore, in favore e nei confronti del Consulente eventualmente incaricato dalle Parti. Le Parti non sono obbligate in alcun modo ad accettare il Consulente Tecnico in Mediazione (C.T.M.) indicato dall’Organismo, ma una volta scelto se ne dovranno fare carico solidalmente dei relativi costi.

11. L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. dispone di Mediatori esperti in materia di Consumo incaricati della risoluzione delle controversie in possesso di requisiti di formazione adeguata e specifica, in base a quanto previsto dalle singole autorità competenti (art. 141-bis, comma 4, lett. a), e rispetta gli obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento e dei consumatori in generale, informando le Parti, attraverso le relazioni annuali, circa le modalità della procedura, i tipi di controversie, le norme che regolano la presentazione dei reclami, i criteri che guidano l’adozione delle decisioni ecc. (art. 141 bis).

12.   La qualità della procedura è garantita dal rispetto della normativa A.D.R. in materia di Consumo contenuta nella Direttiva e dall’attività di monitoraggio sull’attività degli Organismi iscritti, svolta dal Ministero di Giustizia. Il ricorso ad una procedura A.D.R. non pregiudica la possibilità, per il Consumatore e il Professionista, di adire l’Autorità giudiziaria. In particolare, a prescindere dall’esito della procedura A.D.R., ai sensi dell’art. 141 comma 5 del Decreto Legislativo n. 06 del 06.09.2006, il Consumatore conserva il diritto fondamentale di adire l’Autorità giudiziaria competente (si tratta infatti di un diritto inalienabile e fondamentale stabilito e riconosciuto inequivocabilmente dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).


Art. 5


Conclusione della procedura


1.   La procedura A.D.R. si conclude in ognuna delle seguenti ipotesi:

    a. qualora la Parte Invitata a partecipare alla procedura A.D.R., rifiuti espressamente di aderire alla procedura, su espressa richiesta di Parte Istante

o su valutazione del Mediatore, la Mediazione si definirà con verbale negativo

o di rinuncia alla domanda;

    b. qualora siano trascorsi non meno di 15 giorni dall’invito alla Parte Invitata, senza che sia pervenuta alla Segreteria dell’Organismo, nelle modalità previste, l’accettazione di Parte Invitata con la comunicazione della propria adesione, la Mediazione si definirà con verbale negativo;

    c. Qualora, durante la procedura di Mediazione, le Parti che vi hanno effettivamente aderito, dichiarino singolarmente e/o congiuntamente di voler chiudere la Mediazione con verbale di Mancato Accordo, o dimostrino con il proprio comportamento, tenuto all’interno della Mediazione, di non avere più alcun interesse a proseguire la procedura A.D.R.;

    d. quando sia trascorso invano il termine di cui all’art. 5 comma 8 del presente Regolamento,

eventualmente prorogato;

    e. quando venga raggiunto un accordo fra le Parti;

    f. quando la proposta di soluzione redatta dal Mediatore venga inviata alle Parti, e le stesse non aderiscano a tale proposta conciliativa formulata entro il termine di dieci giorni da quando la proposta è stata notificata o dalla eventuale nuova proposta del Mediatore regolarmente comunicata alle Parti non esitata positivamente nello stesso termine;

    g. quando il Mediatore, a proprio insindacabile giudizio, non ritiene più utile proseguire il

procedimento;

2.  Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale nel quale è riportato il testo e le condizioni dell’accordo medesimo. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta dallo stesso formulata. L’eventuale accordo conciliativo raggiunto dalle Parti a seguito dell’azione facilitatrice del Mediatore o tramite recepimento di una proposta di soluzione conciliativa formulata dal Mediatore, riportante la sottoscrizione delle Parti, e/o dei loro difensori qualora nominati, ognuno fornito in base al rispettivo mandato di rappresentanza, se del caso, anche del relativo potere di conciliazione ed ha valore di contratto tra le parti.

3.   Alla conclusione della procedura A.D.R. il Mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura e che trasmette prima alla Parte Invitata, e a seguire alla Parte Istante, per essere firmato digitalmente o con altre modalità telematiche idonee, atta a garantirne la provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Mediatore, dopo avere ricevuto il verbale di accordo firmato dalle Parti, anche

digitalmente, a sua volta lo sottoscrive anche digitalmente, attestando la veridicità di quanto verbalizzato, lo deposita o lo invia in Segreteria, che ne trasmetterà copia alle Parti che hanno aderito alla Mediazione e lo allegherà agli atti della procedura.

Nessun processo verbale sull’esito della Mediazione verrà rilasciato alla Parte che non avrà aderito alla Mediazione, se non dietro il contestuale pagamento delle relative indennità. Pertanto, la mancata adesione all’invito di Partecipare alla Mediazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dello stesso darà luogo al rilascio di un verbale negativo in favore della sola Parte Istante.

4.   Il verbale redatto dal Mediatore non potrà e non dovrà contenere alcun riferimento a dichiarazioni delle parti, se non dietro loro concorde richiesta. Ad ogni modo, in caso di verbale negativo, per mancato accordo tra le parti Partecipanti effettivamente alla Mediazione, il Mediatore potrà, a propria discrezione, e senza che ve ne sia alcun obbligo normativo, indicare quale Parte dichiari di non voler o poter proseguire la Mediazione e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della Mediazione. Qualora per una o per entrambe le Parti non sia possibile firmare il verbale per impedimento tecnico o altra causa, il Mediatore sottoscrive digitalmente il verbale, attestando che lo stesso è stato redatto in conformità agli esiti della procedura, specificando in quel caso i motivi della mancata sottoscrizione.

5.  Le Parti potranno esprimere le proprie opinioni e valutazioni in merito alla procedura compilando e inviando per posta ordinaria o per posta elettronica l’apposito modulo scaricabile in ogni momento dal sito dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius

s.r.l. all’indirizzo https://www.concordiaetius.it/modulistica.

6. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono a carico delle Parti.


Art. 6


Riservatezza


I dati personali dei partecipanti e le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa o alle procedure A.D.R., verranno trattati nel rispetto e secondo le modalità previste dall’Art. 4 del Codice Europeo di Condotta per Mediatori.

Il procedimento di Mediazione è riservato, e tutto ciò che viene dichiarato nel corso degli incontri in presenza o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di Mediazione in presenza dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono a qualunque titolo al

procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di Mediazione, e sono tenuti all’obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della Mediazione in caso di sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

A norma dell’art. 2961 del Codice civile, l’Organismo conserva copia degli atti del procedimento di

mediazione per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della sua conclusione.


Art. 7

Disposizioni finali


L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., ai sensi dell’art. 16, comma 8, del Decreto n. 150 del 24 ottobre 2023 e nel rispetto dell’articolo 141-bis, comma 2, del Codice del Consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Ai sensi dell’art. 16, comma 9 del Decreto n. 150 del 24 ottobre 2023, a far data dal secondo anno di iscrizione nella Sezione speciale del Registro, con cadenza biennale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al Responsabile del Registro informazioni concernenti:

    a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

    b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;

    c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;

    d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure A.D.R.;

    e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra Consumatori e Professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

    f) quando pertinente, la valutazione dell’efficacia della cooperazione all’interno di reti di

organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

    g) se prevista al momento dell’iscrizione, la formazione fornita dall’Organismo

A.D.R. ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;

    h) la valutazione dell’efficacia della procedura A.D.R. offerta dall’Organismo e di eventuali modi per migliorarla.


Art. 8

Sospensione e cancellazione dell’Organismo ADR

 

 In caso di sospensione o cancellazione dell’organismo si applicano gli articoli 40 e 41 del D.M. n. 150/2023.


Art. 9

Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di iscrizione nel Registro speciale degli Organismi ADR del Ministero della Giustizia.



FABRIZIO MARCIANO' 08.10.2025

19:31:55

GMT+02:00


Regolamento di mediazione in materia di Consumo

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