Conciliazione con l’operatore di telefonia, internet e pay-TV

Sei nel posto giusto se

hai una controversia con un operatore di telefonia fissa o mobile, di comunicazioni elettroniche, di connettività internet, di pay-TV o di servizi postali, e hai già inviato reclamo senza ottenere una risposta soddisfacente.


Il tentativo di conciliazione è obbligatorio


Per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche relative al mancato rispetto delle disposizioni sul servizio universale e sui diritti degli utenti – stabilite da norme di legge, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi – il ricorso al giudice è improcedibile fino a quando non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.


La condizione di procedibilità si considera in ogni caso avverata decorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza. La proposizione del tentativo sospende i termini per agire in giudizio fino alla scadenza del termine di conclusione della procedura.


Dove puoi svolgere il tentativo

La disciplina dell’Autorità consente di esperirlo davanti al Comitato regionale per le comunicazioni competente, agli organismi di negoziazione paritetica e agli organismi ADR iscritti nell’Elenco dell’Autorità, nonché alle camere di conciliazione delle Camere di commercio aderenti al protocollo con Unioncamere. Concordia et Ius è iscritta nell’Elenco degli organismi ADR dell’Autorità con Determinazione direttoriale n. 1/2023 del 3 maggio 2023: puoi dunque rivolgerti direttamente a noi.


Le controversie che trattiamo più spesso

Addebiti per traffico in roaming europeo e internazionale. Addebiti per servizi a sovrapprezzo. Attivazione di servizi non richiesti. Mancata restituzione del credito residuo. Mancata restituzione del deposito cauzionale. Errato od omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici. Spese addebitate per il recesso o per il trasferimento dell’utenza ad altro operatore. Omessa o ritardata cessazione del servizio dopo la disdetta o il recesso.


La procedura si svolge normalmente in forma semplificata

Mediante scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore, senza incontro fisico o online, tranne che su richiesta specifica delle Parti o su valutazione del Mediatore. Decorsi trenta giorni dall’avvio, il Conciliatore redige il verbale, salvo che ritenga utile proseguire il dialogo.


Se la conciliazione non riesce

In caso di esito negativo puoi chiedere al Comitato regionale per le comunicazioni la definizione della controversia, cioè una decisione. La richiesta va presentata entro tre mesi dalla conclusione del tentativo di conciliazione: è un termine di decadenza, da non lasciare scadere. La fase di definizione non è svolta da questo Organismo, che ti fornirà il verbale e gli atti utili.


Che cosa non trattiamo su questa pagina

Le azioni collettive e le azioni inibitorie ex artt. 37, 139, 140 e 140-bis del Codice del Consumo. Le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari. Le controversie che riguardano solo il recupero di crediti da parte dell’operatore, salvo che il credito o la prestazione siano da te contestati. I difetti del telefono o del dispositivo in quanto bene acquistato: quella è una controversia sulla garanzia del prodotto e appartiene alla sezione ADR Mediazione Consumo.