F.A.Q.

Il nostro organismo

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. è iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi Conciliativi tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. È altresì iscritto al n. 427 dell’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori accreditato presso il medesimo Ministero.

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. ha inoltre ampliato i propri servizi nell’ambito delle ADR e si occupa anche di Conciliazione in materia di consumo. In particolare è iscritto all’Elenco degli Organismi ADR dell’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), di cui all’art. 141-octies del Codice del Consumo e all’Allegato A della Delibera 661/15/Cons con Determinazione Direttoriale n. 1/2023 del 3.5.2023, all’Elenco degli Organismi ADR - A.R.T. in materia di Trasporto con Prot. 2467/2023e all’Elenco degli Organismi ADR-ARERA al n. 2/DACU/2023 ed è iscritta con accreditamento alla Piattaforma ODR della Commissione Europea.

Cos’è la Mediazione secondo l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius?

È l’attività svolta da un Mediatore imparziale per assistere le Parti nel raggiungere un accordo, anche con proposta conciliativa, su diritti disponibili. La Mediazione è regolata dal D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.lgs. 149/2022, dal D.lgs. 216/2024 e dal DM 150/2023.

A quali tipi di controversie si applica la Mediazione?

A tutte le controversie civili e commerciali previste dalla legge per la risoluzione stragiudiziale che riguardano diritti disponibili tra privati, imprese, associazioni, enti, consumatori e pubblica amministrazione.

Quali sono i limiti della Mediazione su diritti indisponibili, penali o pubblici?

La Mediazione si può svolgere solo su diritti disponibili, escluse le materie penali, familiari non patrimoniali e pubbliche, non conciliabili secondo la normativa italiana vigente.

Quando è obbligatoria la Mediazione?

Quando la legge o una clausola contrattuale la impongono come condizione di procedibilità oppure se delegata dal Giudice.

Esistono anche Mediazioni facoltative?

Sì, si può attivare la Mediazione anche senza obbligo di legge, su semplice iniziativa di una parte.

La Mediazione effettuata presso l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius include le controversie transfrontaliere?

Sì, l’Organismo partecipa alla piattaforma ODR UE e tratta mediazioni internazionali.

Come si accede al servizio di Mediazione dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius?

Depositando una domanda cartacea o digitale presso la sede, una sede operativa o online.

Cosa deve contenere la domanda di Mediazione?

L’indicazione dell’Organismo scelto, i nominativi delle Parti ed i recapiti, l’oggetto, le ragioni della lite, il valore stimato della lite, i dati dei legali ed i recapiti, gli allegati necessari.

Si può presentare la domanda via PEC?

Sì, secondo Regolamento la domanda può essere depositata anche tramite posta elettronica certificata.

Cosa succede dopo la domanda?

La segreteria verifica i requisiti formali, registra la pratica e la sottopone al Responsabile dell’Organismo per la nomina del Mediatore.

Chi decide e come viene scelto il Mediatore da nominare?

Il Responsabile dell’Organismo, valutando la materia, la competenza del Mediatore e le eventuali preferenze delle Parti.

Quali sono i requisiti del Mediatore?

Il Mediatore deve essere iscritto all’albo nazionale, possedere requisiti di serietà, formazione e aggiornamento periodico come da DM 150/2023.

Il Mediatore deve dimostrare imparzialità?

Sì, il Mediatore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

Le Parti possono proporre un Mediatore specifico?

Sì, di comune accordo scegliendo tra quelli iscritti all’elenco dell’Organismo.

È possibile nominare più Mediatori?

Sì, per controversie complesse o multi-parte possono essere designati co-mediatori senza costi aggiuntivi.

Dove si svolge la Mediazione?

Presso la sede legale, le sedi operative accreditate o online in modalità telematica.

Posso chiedere lo svolgimento a distanza?

Sì, ogni parte può optare per incontri da remoto con sistemi audiovisivi conformi.

Quanto dura la Mediazione?

Massimo sei mesi dal deposito della domanda, con proroghe scritte di 3 mesi se le Parti sono d’accordo.

Entro quanto si tiene il primo incontro?

Tra 20 e 40 giorni dal deposito, salvo diverso accordo tra le Parti.

Chi deve partecipare agli incontri?

Le Parti personalmente, o tramite delegato con atto scritto e copia documento.

Le aziende e gli enti come partecipano?

Tramite rappresentante o delegato con poteri di trattativa.

È obbligatoria l’assistenza dell’Avvocato?

Sì, nelle mediazioni obbligatorie o delegate dal Giudice; facoltativa in quelle volontarie.

Quante persone possono assistermi?

Si può essere assistiti da più consulenti, legali e tecnici nelle sessioni.

Come si documenta il primo incontro?

Il Mediatore redige verbale sottoscritto da tutti i partecipanti e ne consegna copia se richiesto.

Cos’è una sessione separata?

Incontro individuale tra Mediatore e una Parte, riservato a specifiche esigenze, sempre verbalizzato.

Quali sono i poteri del Mediatore?

Favorire il dialogo, chiarire le posizioni, formulare proposte su richiesta, condurre incontri separati o congiunti.

Il Mediatore può decidere la soluzione?

No, propone ma non impone alcuna decisione vincolante.

Cosa succede se una parte non si presenta?

Il Mediatore può convocare una seconda volta, poi chiude il procedimento in caso di ulteriore assenza ingiustificata.

E se il convenuto non risponde all’invito?

Il procedimento prosegue con chi si presenta, il verbale documenta la non partecipazione.

Ci sono limiti di valore per la Mediazione?

No, ogni controversia può essere mediata; le spese sono proporzionate al valore della lite.

Come si calcolano le spese di Mediazione?

Secondo tariffario ufficiale, basato sul valore della lite (spese di avvio, indennità di mediazione, compenso Mediatore, spese vive).

Quando si paga la Mediazione?

Al deposito della domanda per le spese di avvio e le spese di Mediazione, e sempre prima e non oltre l’avvio effettivo del primo incontro, poi per l’incontro successivo o in caso di accordo finale.

Come sono definiti i costi e le indennità di Mediazione?

Le spese di avvio e indennità sono determinate dal DM 150/2023 e dal tariffario dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius, pagabili all’atto del deposito e prima degli incontri.

Cosa sono le spese vive?

Costi documentati per convocazioni, comunicazioni, uso piattaforme, copie verbali ed altri esborsi diretti.

Chi è obbligato al pagamento delle spese?

Tutte le Parti solidalmente, salvo diverso accordo.

Sono previste riduzioni sulle spese?

Sì, nelle mediazioni obbligatorie e delegate le spese sono ridotte di un quinto.

E se una Parte accede al patrocinio a spese dello Stato?

Non sono dovute spese per quella Parte; l’Organismo si attiene alla normativa sul patrocinio.

Il pagamento delle spese è rateizzabile?

Solo se previsto dal Regolamento interno, previa domanda motivata.

Come si determina il valore della lite?

Seguendo le regole del codice di procedura civile; può essere precisato anche dopo il primo incontro. In caso di contestazione il valore è determinato dal Responsabile dell’Organismo.

Quando sono dovuti solo i costi di avvio?

Se il primo incontro si conclude senza accordo e non si prosegue con altri incontri.

Come sono gestite le domande multiple sulla stessa controversia?

Si considerano in base alla data di deposito, presso il primo Organismo competente.

Cosa succede dopo il primo incontro senza accordo?

Viene rilasciato il verbale negativo che documenta l’avvenuto tentativo e si può procedere per le vie giudiziarie.

Il verbale d’accordo ha valore esecutivo?

Sì, se firmato dalle Parti e dagli Avvocati (laddove necessari) e dal Mediatore; può essere utilizzato per l’esecuzione coattiva.

Come si conservano i verbali e gli atti?

Sono custoditi per almeno 3 anni in archivio fisico o digitale dell’Organismo.

Posso ottenere copia degli atti?

Sì, tramite richiesta formale e pagamento delle spese vive.

I Mediatori hanno l’obbligo di formazione continua?

Sì, ogni Mediatore deve aggiornarsi secondo i requisiti fissati dal Regolamento dell’Organismo e dalla legge.

Chi vigila sulla qualità del servizio?

Il Responsabile dell’Organismo.

Come si svolge la Mediazione online?

Tramite videoconferenza, firme digitali, sistemi conformi al CAD secondo le specifiche del Regolamento.

Quali requisiti tecnici servono per la Mediazione telematica?

Sistemi che garantiscano udibilità, visibilità e identificazione informatica degli autori degli atti.

Come vengono acquisite le firme digitali/analogiche?

Se tutte le Parti consentono, in modalità digitale; altrimenti è richiesta la firma tradizionale davanti al Mediatore.

Cosa succede in caso di difficoltà tecnica a distanza?

La procedura può essere rinviata o convertita in presenza secondo accordo tra le Parti.

Quali sono gli obblighi di riservatezza?

Tutti i partecipanti devono mantenere segrete informazioni e documenti trattati in Mediazione.

Gli atti di Mediazione sono utilizzabili nel processo civile?

No, salvo consenso espresso dalla parte d’origine e nei limiti di legge.

Come sono gestite le sessioni separate?

Sono verbalizzate dal Mediatore e solo le Parti interessate accedono alle informazioni generate nelle proprie sessioni.

Posso chiedere la presenza di esperti in Mediazione?

Sì, il Mediatore può nominare esperti iscritti negli albi; la modalità e compenso sono regolati dal Regolamento.

Cosa stabilisce il Codice Etico per i Mediatori?

Imparzialità, autonomia, neutralità, trasparenza, aggiornamento costante, rispetto delle Parti.

In quali casi il Mediatore è incompatibile?

Conflitto di interessi, rapporti personali o economici con le Parti, condanna penale definitiva, sanzioni disciplinari.

Cosa succede se il Mediatore violasse i doveri?

Può essere sostituito dal Responsabile e, nei casi più gravi, cancellato dall’elenco dei Mediatori.

Come si tutela la sicurezza dei locali e dei dati?

Misure organizzative e tecniche per privacy, sicurezza e riservatezza di documenti e incontri.

La segreteria fornisce consulenza sulla controversia?

No, solo assistenza amministrativa e logistica, mai consulenza legale o mediativa sulle questioni di merito.

Si può contestare la competenza territoriale dell’Organismo?

Sì, ma solo al primo incontro; se non contestata, la competenza si considera accettata.

Si può concordare una sede diversa per la Mediazione?

Sì, previo accordo di tutte le Parti, del Mediatore e del Responsabile.

Qual è la procedura in caso di Mediazione multiparte?

Può essere nominato un collegio di Mediatori o Co-Mediatori e possono essere organizzati incontri separati o congiunti.

Come si regola la durata degli incontri?

Il primo incontro deve durare almeno due ore, può prolungarsi se necessario e concordato.

Che succede in caso di controversie molto complesse?

Il Mediatore, con il Responsabile, può aumentare la durata o il numero degli incontri e coinvolgere più Mediatori.

Cosa accade se la segreteria rileva una domanda irregolare?

La domanda può essere rimandata per integrazione o corretta, oppure rigettata con motivazione.

Come posso revocare la domanda di Mediazione?

Puoi ritirarla in qualsiasi momento previa comunicazione scritta alla segreteria.

Quando la Mediazione si considera definitivamente conclusa?

Al verbalizzarsi dell’accordo, del mancato accordo, della mancata partecipazione o del recesso delle Parti.

Quali documenti posso depositare in Mediazione?

Tutti quelli ritenuti pertinenti, nel rispetto della privacy e degli accordi tra le Parti.

La segreteria amministra anche le comunicazioni tra le Parti?

Sì, tramite raccomandata, email, PEC o consegna diretta.

Chi verifica i requisiti formali delle domande?

La segreteria amministrativa.

Cos’è il registro degli affari di Mediazione?

È l’archivio informatizzato che annota dati, oggetto, valore, durata e esiti di ogni procedura.

Come si gestiscono rapporti con Ministero della Giustizia?

Tramite il Responsabile e la segreteria, con rendicontazione trimestrale delle statistiche e dei flussi.

Quanto tempo resta in archivio il fascicolo?

Minimo tre anni dalla conclusione della procedura.

Posso chiedere aiuto alla segreteria per la compilazione della domanda?

Sì, riceverai sempre assistenza amministrativa e informativa.

Le comunicazioni sono valide anche via PEC?

Sì, tutte le comunicazioni interne sono valide se certificate.

Si può svolgere la Mediazione in modalità mista (online/in presenza)?

Sì, su richiesta ed accordo delle Parti.

Come sono regolati i rapporti con altri Organismi di Mediazione?

Attraverso Protocolli d’intesa e Convenzioni certificate.

Esistono obblighi assicurativi per l’Organismo?

Sì, polizza di almeno €. 1.000.000 per responsabilità derivante dall’attività di Mediazione.

Quali sono i requisiti di onorabilità dei Mediatori?

Inesistenza di condanne penali, interdizioni, sanzioni disciplinari gravi, procedimenti pendenti per reati contro la pubblica amministrazione o patrimoniale.

Il servizio include la Mediazione in materia di consumo?

Sì, secondo un Regolamento dedicato e specifiche procedure ADR.

Cosa prevede il questionario qualità dell’Organismo?

Valuta servizio, imparzialità, tempi, costi, comunicazione e risultati delle procedure.

Come funziona la sospensione/cancellazione dell’Organismo dal registro?

Si offre assistenza alle Parti per trasferire la pratica ad altro Organismo scelto entro il termine assegnato.

La Mediazione sospende la prescrizione?

Sì, la richiesta di avvio produce effetto sospensivo per i termini di decadenza e prescrizione.

Il Responsabile può essere revocato?

Sì, dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Cosa succede se cambio Avvocato durante la procedura?

Devi comunicarlo e depositare la nuova procura presso la segreteria.

Esistono accrediti specifici per sedi secondarie?

Sì, ogni sede operativa è accreditata singolarmente presso il Ministero.

È possibile rinviare l’incontro di Mediazione?

Sì, in caso di impedimento giustificato o su accordo tra le Parti.

Quali dati devono essere indicati nella domanda o verbale?

Parti, oggetto, valore, motivazioni, recapiti, rappresentanti, Avvocati, allegati principali.

Come sono gestite le relazioni con enti pubblici e privati?

Tramite convenzioni e protocolli che regolano uso della Mediazione come condizione di procedibilità.

Cosa fare se non ho recapiti corretti della controparte?

Sei tenuto a fornirli; la segreteria non effettua indagini di sorta.

La domanda di Mediazione può essere presentata da più Parti contemporaneamente?

Sì, anche senza consenso preventivo delle altre.

Quanto tempo serve per ottenere la copia del verbale?

Di solito entro tre giorni dalla richiesta, salvo urgenze evidenziate.

Il Responsabile può monitorare la rotazione degli incarichi?

Sì, per garantire equità e trasparenza nella nomina dei Mediatori.

Si possono svolgere mediazioni asincrone?

Sì, per pratiche transfrontaliere e per le materie di consumo secondo specifici accordi.

Cosa succede se una parte revoca la delega a un rappresentante?

Si deve comunicare la revoca e la nuova delega in segreteria.

Il Mediatore può assumere incarichi per le Parti al termine della Mediazione?

No, sono vietati rapporti professionali o economici successivi sullo stesso affare.

Cos’è la dichiarazione di impegno del Mediatore?

Attestazione, sottoscritta per ogni incarico, di indipendenza e rispetto delle regole etiche.

Si possono suggerire accordi parziali in Mediazione?

Sì, il Mediatore può favorire la formalizzazione di accordi anche solo su alcuni punti.

Come si gestiscono le richieste di sostituzione del Mediatore?

Presentando domanda scritta e motivata al Responsabile, che decide sulla fondatezza.

L’accordo può essere omologato dal Giudice?

Sì, su richiesta delle Parti dove previsto dalla legge.

Cosa accade se le Parti si accordano solo su aspetti non patrimoniali?

L’accordo viene ugualmente verbalizzato e sottoscritto.

Dove trovo modulistica, informazioni e supporto?

Online sul sito concordiaetius.it, in sede o tramite segreteria amministrativa dell’Organismo.

A chi ci rivolgiamo

L’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. nasce con l’intento di incentivare la promozione della cultura della Mediazione, nell’ottica di amministrare e cercare di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, sia civili che commerciali, comprese le liti di natura societaria e consumeristica, in tutti gli ambiti in cui la procedura di Mediazione è legislativamente prevista in materia di diritti disponibili, tra privati, tra imprese, tra associazioni o enti, tra imprese e consumatori, tra imprese e Pubblica Amministrazione, in alternativa ed in ausilio agli organi della giurisdizione ordinaria, intendendosi proporre come Organismo di Mediazione di riferimento di elevato standing professionale.

Un altra filosofia

La natura della Mediazione di per sé richiede che all'incontro con il Mediatore siano normalmente presenti le Parti personalmente. L'istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, evitando un non necessario ricorso all'attività giurisdizionale, e questo, implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le Parti di fronte al Mediatore. D'altronde, il principale significato della Mediazione è proprio il riconoscimento delle persone a diventare autori del percorso di soluzione dei conflitti che li coinvolgono e la restituzione della parola alle Parti per una nuova centratura della Giustizia, dove la comunicazione tra le Parti deve essere effettiva e non invece risolversi in una mera formalità del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflattiva auspicata dal legislatore in conformità con i princìpi costituzionali ed europei.

AVVIA LA MEDIAZIONE

Scarica la domanda