Mediazione internazionale.
Risolvere le controversie transfrontaliere civili e commerciali senza andare davanti a un giudice straniero
Coordinamento scientifico: Avv. Alessandro Savoca
Cos’è la Mediazione internazionale
La mediazione internazionale non è un procedimento autonomo previsto da una legge speciale: è la mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 150/2023, applicata a controversie che presentano elementi di internazionalità — parti residenti o stabilite in Stati diversi, contratti eseguiti all’estero, legge applicabile straniera, beni o rapporti giuridici rilevanti in più ordinamenti.
Il riferimento tecnico più preciso è la nozione di controversia transfrontaliera dell’art. 2 della Direttiva 2008/52/CE, richiamato dall’art. 12, comma 1-ter, del D.Lgs. 28/2010 ai fini dell’omologazione dell’accordo.
Un mediatore terzo e imparziale assiste le parti nella ricerca di un accordo. Il mediatore non decide e non giudica: agevola il confronto, aiuta a superare le barriere linguistiche, culturali e giuridiche e a costruire una soluzione che tenga conto dei vincoli normativi di ciascun ordinamento coinvolto.
Quando è utile
• Contratti commerciali transfrontalieri: fornitura, distribuzione, agenzia, franchising, commercio elettronico fra imprese con sede in Stati diversi.
• Servizi professionali cross-border: consulenze, prestazioni tecniche e informatiche, assistenza specialistica resa o ricevuta da soggetti esteri.
• Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con profili di diritto internazionale privato o di diritto dell’Unione europea: inadempimento, risarcimento del danno, garanzie.
• Proprietà intellettuale e industriale: marchi, licenze, diritto d’autore, brevetti con effetti in più ordinamenti.
• Rapporti societari e fra soci con partecipazioni o amministratori esteri.
In questi casi la mediazione consente di non anticipare il conflitto sul terreno più costoso — quello della giurisdizione competente e della legge applicabile — mantenendo il controllo negoziale sull’esito e preservando la relazione commerciale.
Un chiarimento importante sulla natura del procedimento
Per correttezza informativa, tre precisazioni che l’Organismo ritiene doveroso rendere prima del deposito di qualunque domanda.
- La mediazione internazionale è di regola volontaria. Diventa obbligatoria solo se la materia rientra fra quelle dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (condizione di procedibilità), o se è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater, oppure se le parti hanno inserito in contratto una clausola di mediazione. La qualificazione va verificata caso per caso con i difensori.
- Nessun esito è garantito. L’accordo si raggiunge solo se tutte le parti lo vogliono.
- L’efficacia dell’accordo all’estero non è automatica. Si vedano più avanti i limiti: l’Italia non ha firmato né ratificato la Convenzione di Singapore sulla mediazione.
A chi si rivolge
Avvocati e Studi legali. La procedura valorizza il ruolo del difensore, che affianca il proprio assistito nella valutazione della giurisdizione, della legge applicabile, delle clausole contrattuali e dell’eventuale coordinamento con giudizi o arbitrati pendenti in Italia o all’estero. Nelle controversie internazionali l’assistenza legale è di fatto essenziale, anche perché l’accordo sottoscritto dagli avvocati produce gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
Imprese e professionisti che operano oltre confine. PMI esportatrici, operatori del commercio digitale, start-up tecnologiche, studi tecnici e società di consulenza con clientela internazionale possono definire rapidamente liti con fornitori, distributori, agenti, piattaforme o clienti esteri, evitando blocchi operativi e costi non prevedibili. La flessibilità del procedimento consente soluzioni non ottenibili in giudizio: modifiche contrattuali, piani di pagamento rateizzati, accordi di cooperazione futura.
Consumatori con controparte estera. Se la controversia è fra un consumatore residente nell’UE e un professionista stabilito nell’UE, il percorso corretto non è questo: si applica la disciplina ADR consumo del Codice del consumo (D.Lgs. 130/2015), con indennità fissa per il consumatore. Vedi la pagina ADR Consumo. Per l’assistenza informativa nelle liti transfrontaliere di consumo è competente il Centro europeo consumatori (ECC-Net Italia), ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 5, del Codice del consumo.
Come funziona la procedura
1. Deposito della domanda. La domanda indica l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010) e specifica gli elementi di internazionalità: Paesi coinvolti, sede o residenza delle parti, legge del contratto, lingua del rapporto, eventuale clausola di mediazione o compromissoria. La competenza territoriale dell’organismo è determinata dall’art. 4, comma 1, ed è derogabile su accordo delle parti — profilo spesso decisivo nelle controversie transfrontaliere.
2.Trasmissione alla Segreteria. Via PEC all’indirizzo concordiaetius@mypec.eu, allegando contratto e documentazione essenziale a supporto.
3.Nomina del mediatore e primo incontro. Il responsabile dell’Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro, che si tiene non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti (art. 8, comma 1).
4.Definizione delle modalità operative. Lingua di lavoro, svolgimento in presenza a Palermo o con collegamento audiovisivo da remoto, eventuale supporto di interpreti o di consulenti tecnici della rete dell’Organismo.
5.Svolgimento degli incontri. Il mediatore verifica la disponibilità delle parti a proseguire e, in caso positivo, conduce uno o più incontri fino all’accordo o alla dichiarazione di mancata conciliazione.
Durata. Il procedimento ha una durata di sei mesi dal deposito della domanda, prorogabile — dopo l’instaurazione e prima della scadenza, con accordo scritto delle parti — per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, o dell’art. 5-quater, comma 1, la durata è di sei mesi prorogabile una sola volta di ulteriori tre mesi (art. 6 D.Lgs. 28/2010, come sostituito dal D.Lgs. 216/2024). Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
Efficacia dell’accordo e riconoscimento all’estero
Questa è la sezione che richiede maggiore chiarezza, perché è quella in cui si concentrano le aspettative errate.
•Accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 12, comma 1, D.Lgs. 28/2010).
•Accordo senza assistenza legale integrale. Se non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (art. 12, comma 1-bis).
•Controversie transfrontaliere. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della Direttiva 2008/52/CE l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte in conformità al comma 1-bis (art. 12, comma 1-ter). Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
•Circolazione all’interno dell’Unione europea. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi in uno Stato membro circolano negli altri Stati membri secondo il Capo IV del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), previo rilascio dell’attestato da parte dell’autorità competente dello Stato di origine.
•Fuori dall’Unione europea: un limite da conoscere prima di iniziare. La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di mediazione commerciale internazionale (Convenzione di Singapore, 2018, in vigore dal 12 settembre 2020) rende gli accordi di mediazione direttamente eseguibili negli Stati parte. L’Italia non l’ha firmata né ratificata, e nessuno Stato dell’Unione europea l’ha ratificata. Un accordo raggiunto in Italia non ha quindi efficacia esecutiva automatica nel Paese extra-UE della controparte, salvo che quell’ordinamento preveda un proprio meccanismo di riconoscimento. Per questo, nelle mediazioni con controparti extra-UE, l’Organismo raccomanda di costruire l’accordo con presidi negoziali autonomi: garanzie, pagamenti anticipati o rateizzati con scadenze verificabili, escrow, clausole arbitrali di back-stop.
Mediazione internazionale in modalità telematica
Quando le parti si trovano in Stati diversi, il procedimento può svolgersi interamente a distanza.
• Mediazione integralmente telematica (art. 8-bis D.Lgs. 28/2010): con il consenso delle parti, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005); a conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme e ne cura il deposito presso la Segreteria dell’Organismo.
• Incontri con collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-ter): ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’Organismo di partecipare agli incontri da remoto, anche in procedure a partecipazione mista.
• Requisiti operativi: dispositivo con videocollegamento, identità digitale e firma digitale o altra firma elettronica qualificata per la sottoscrizione degli atti. La Segreteria assiste le parti estere nella verifica preventiva della dotazione tecnica.
Una precisazione terminologica: in questo contesto «ODR» indica la gestione telematica della procedura presso l’Organismo. La piattaforma ODR della Commissione europea è stata dismessa il 20 luglio 2025, per effetto del Regolamento (UE) 2024/3228 che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 524/2013; le informazioni sugli organismi ADR sono oggi pubblicate sul Consumer Redress Portal della Commissione europea.
Indennità e credito d'imposta
Voce Volontaria e clausolare Delegata dal giudice
Indennità di mediazione Tariffa piena ex art. 28 D.M. 150/2023 (da 122 euro per parte). Ridotta di un quinto ex art. 28 comma 8.
Spese di avvio e di deposito Dovute da ciascuna parte al deposito. Dovute, con la stessa riduzione di un quinto.
Incontri successivi Tabella dell'art. 30 sul valore accertato ex art. 29. Stessa tabella, ridotta di un quinto.
Credito d'imposta art. 20 Non spetta nella volontaria pura; nella clausolare che Spetta: fino a 600 euro (metà senza accordo) sospende il giudizio opera nei limiti dell'art. 20. e CU fino a 518 euro.
Patrocinio a spese dello Stato Escluso (art. 15-bis: solo materie dell'art. 5 comma 1). Nei limiti dell'art. 15-bis, a conciliazione raggiunta.
Nella volontaria pura non si applica il credito d'imposta dell'art. 20, che opera dove la mediazione è condizione di procedibilità (materie dell'art. 5 comma 1 e procedibilità sopravvenuta). Gli importi, calcolati sul valore ex art. 29 D.M. 150/2023, sono comunicati dalla Segreteria prima del deposito
Prevenire la controversia: la clausola di mediazione
È fortemente consigliabile inserire nei contratti internazionali una clausola di mediazione, anche multi-step (mediazione, poi arbitrato o giudice). La clausola deve indicare l’organismo, la sede della procedura, la lingua di lavoro e il termine entro cui esperire il tentativo. L’Organismo mette a disposizione un modello di clausola tipo su richiesta. Se la clausola indica un organismo iscritto nel registro, la domanda è presentata a quell’organismo (art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010).
Perché scegliere Concordia et Ius
Concordia et Ius S.r.l. è iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi di Mediazione e al n. 427 dell’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia; è inoltre iscritto al n. 5 della Sezione Speciale degli Organismi ADR per il consumo e negli elenchi ADR di AGCOM, ART e ARERA. L’Organismo è stato notificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Commissione europea e figura nell’elenco europeo degli organismi ADR pubblicato sul Consumer Redress Portal.
Per le controversie internazionali l’Organismo mette a disposizione: mediatori con esperienza in materia commerciale internazionale, gestione integralmente telematica della procedura, rete di consulenti tecnici di mediazione attivabile su richiesta delle parti o per decisione del mediatore, coordinamento operativo con i difensori attraverso la Segreteria.
Coordinamento scientifico
La mediazione internazionale presso Concordia et Ius è coordinata dall’Avv. Alessandro Savoca, avvocato cassazionista con esperienza in diritto internazionale e dell’Unione europea, tutela convenzionale dei diritti fondamentali, strumenti ADR, mediazione civile, commerciale e internazionale, formazione. In qualità di coordinatore, supporta l’Organismo nella selezione dei mediatori e nell’impostazione delle procedure con elementi transnazionali e, quando nominato, conduce personalmente le mediazioni che richiedono competenze specifiche in diritto internazionale, diritto UE e CEDU.
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Indennità
Si applicano le indennità della mediazione civile e commerciale secondo la Tabella A del D.M. 150/2023, calcolate sul valore dichiarato della controversia. Spese di avvio e primo incontro (importi IVA inclusa):
Valore dichiarato della lite Spese di avvio + primo incontro
Fino a € 1.000 € 122,00
Da € 1.000,01 a € 50.000 € 237,90
Oltre € 50.000 € 341,60
Per il valore indeterminato si applicano le fasce da € 207,40 a € 341,60 secondo lo scaglione. Nelle materie a mediazione obbligatoria gli importi sono ridotti di un quinto. Se la procedura prosegue oltre il primo incontro e si conclude con un accordo, si applicano le ulteriori indennità della Tabella A. Le indennità non sono derogabili verso il basso. Il dettaglio completo è nella pagina Indennità e tariffe.
Avvia la mediazione internazionale
•Modulo: scarica e compila la domanda di Mediazione Ordinaria (volontaria, delegata, da clausola), indicando nell’oggetto la natura internazionale della controversia.
•PEC per il deposito formale: concordiaetius@mypec.eu
•Email: info@concordiaetius.it
•Segreteria: +39 091 772 5986 — Mobile/WhatsApp: +39 335 773 9714
•Sede: Via G. Sciuti, 124 — 90144 Palermo (PA)
•Orari: lunedì–venerdì, 9:30–13:00 / 16:30–20:00
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