Mediazione servizi doganali e trade compliance

H2 Codice Doganale UE, CBAM, dual-use, Incoterms, spedizioni internazionali

Mediazione servizi doganali e trade compliance

Aree tematiche della mediazione ordinaria — ambito B6 n. 32 · Mediazione ordinaria su diritti disponibili ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010, nelle tre ipotesi di accesso: volontaria, delegata dal giudice (art. 5-quater), da clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies).

  • La dichiarazione doganale contestata, la revisione a posteriori con recupero del dazio evaso e delle sanzioni, il carico bloccato in dogana per un dubbio di classificazione, la clausola CBAM contestata dall'importatore, il fermo del trasporto internazionale per un'irregolarità del documento di scorta: nel commercio internazionale ogni ora di fermo ha un costo economico misurabile e ogni contestazione doganale investe contemporaneamente il rapporto contrattuale B2B e quello con l'Autorità doganale. La mediazione ordinaria non risolve la vertenza pubblicistica, ma è lo strumento più efficace per definire i rapporti commerciali privati che ne derivano. Concordia et Ius struttura l'ambito come area tematica autonoma con casella dedicata in B6 n. 32 e conciliatori esperti di operatività doganale, spedizioni internazionali e trade compliance. La rete di specialisti include professionisti che operano quotidianamente accanto agli Spedizionieri Doganali iscritti al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) e conosce sia il linguaggio operativo delle dogane sia il quadro giuridico unionale del Codice Doganale dell'Unione, offrendo alle imprese importatrici, esportatrici e ai loro consulenti una sede specializzata che il circuito ordinario della mediazione civile non presidia sistematicamente.

Perimetro giuridico

L'area poggia sul Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e sui suoi regolamenti attuativi — il Regolamento delegato UDA (Reg. UE 2015/2446) e il Regolamento di esecuzione (Reg. UE 2015/2447) — sulla riforma delle disposizioni nazionali in materia doganale (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) in vigore dal 4 ottobre 2024, sul Testo Unico delle leggi doganali (D.P.R. 43/1973) per le parti compatibili, sul Regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956) sul meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, sul Regolamento sui prodotti dual-use (Reg. UE 2021/821) per gli export controls, e sulla Convenzione CMR per il trasporto internazionale su strada.

Le pretese contrattuali fra impresa importatrice/esportatrice, spedizioniere doganale, vettore, trasportatore, casa di spedizione, agente marittimo o aereo, terminalista, deposito doganale, garante fiscale e consulente doganale hanno per oggetto diritti disponibili e sono mediabili in via ordinaria ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010. La vertenza doganale pubblicistica in senso stretto (accertamento del dazio, sanzioni amministrative doganali, revisione a posteriori) resta di competenza dell'Agenzia delle Dogane e, in sede giurisdizionale, delle Corti di giustizia tributaria.

Fattispecie contigue del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010: la mediazione è condizione di procedibilità e si usa l'Istanza di Mediazione Obbligatoria. Restano fuori dall'area:

•  accertamento doganale, avvisi di rettifica, sanzioni doganali e revisione a posteriori: procedimento di autotutela e giurisdizione tributaria (Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado); non materia di mediazione civile;

•  contenzioso IVA all'importazione e accise: giurisdizione tributaria e istituti deflattivi settoriali (accertamento con adesione, reclamo/mediazione tributaria fino a soglie di legge);

•  controversie B2C fra consumatore e vettore internazionale su ritardo, smarrimento, danneggiamento del bagaglio ex Convenzione di Montreal: procedure ART settoriali o ADR Consumo (Sezione Speciale n. 5) secondo la materia;

•  controversie di lavoro fra spedizioniere doganale e propri dipendenti o rappresentanti: giudice del lavoro, estraneo alla mediazione civile;

•  procedimenti disciplinari davanti agli organi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali: giurisdizione ordinistica interna, non materia di mediazione civile;

•  profili penali (contrabbando, dichiarazione infedele, violazioni di export controls): competenza dell'Autorità giudiziaria penale.

La verifica di qualificazione è gratuita: la Segreteria indica quale dei due moduli usare prima di ogni versamento.


Le controversie tipiche

Ordinate per frequenza; ciascuna ha per oggetto diritti disponibili ex art. 2 del D.Lgs. 28/2010.

1. Rappresentanza doganale contestata fra impresa e spedizioniere

L'impresa importatrice contesta allo spedizioniere doganale il conferimento del mandato di rappresentanza diretta o indiretta ex art. 18 del CDU, la corretta classificazione della merce, la determinazione del valore in dogana o l'attribuzione dell'origine, e chiede la manleva dai maggiori dazi e sanzioni scaturiti da una revisione a posteriori. Contratto d'opera professionale fra imprese su diritti disponibili ex art. 2 D.Lgs. 28/2010.

2. Contratto di spedizione internazionale con clausole Incoterms contestate

Le parti contestano la corretta interpretazione della clausola Incoterms® pattuita (EXW, FCA, CIF, DDP secondo le Incoterms® 2020 della ICC), il momento del trasferimento dei rischi, il riparto dei costi di spedizione, delle assicurazioni e delle operazioni doganali. Contratto internazionale di vendita e spedizione fra imprese su diritto disponibile.

3. Trasporto internazionale su strada con danno o ritardo del carico

L'impresa mittente o il destinatario contesta al vettore il ritardo nella consegna, il danneggiamento o lo smarrimento della merce, invocando il regime di responsabilità del vettore ex Convenzione CMR con i suoi limiti risarcitori e regressi. Rapporto commerciale internazionale su diritti disponibili.

4. Meccanismo CBAM contestato lungo la filiera importatrice

L'importatore contesta al fornitore extra-UE — o al proprio consulente doganale — la corretta gestione degli obblighi CBAM ex Reg. UE 2023/956: calcolo delle emissioni incorporate, acquisizione dei certificati, ripartizione contrattuale dei relativi costi. Materia in piena maturazione operativa, senza consolidato repertorio giurisprudenziale, che si presta particolarmente a una definizione conciliativa fra imprese.

5. Export controls e sanzioni internazionali contestati fra imprese

L'esportatore contesta al partner commerciale la classificazione dell'operazione come soggetta ad autorizzazione preventiva ex Reg. UE 2021/821 sui prodotti dual-use o l'applicazione delle sanzioni UE (in particolare Reg. UE 833/2014 verso la Russia). Contratti di fornitura e di distribuzione internazionale fra imprese su diritti disponibili; restano di competenza pubblica le decisioni delle Autorità (MAECI, Agenzia delle Dogane).

6. Regime di deposito doganale, temporanea custodia o transito contestato

Contestazioni fra gestore del deposito doganale, spedizioniere e impresa proprietaria della merce sui tempi di svincolo, sui costi di stazionamento, sui rischi di custodia e sulle responsabilità in caso di irregolarità del regime di transito (T1, T2). Contratti commerciali B2B su diritti disponibili.

7. Operatore Economico Autorizzato (AEO) e ripartizione delle responsabilità nella filiera

Le imprese della filiera contestano la ripartizione degli obblighi di Trade Compliance Program e delle responsabilità in caso di sospensione o revoca dello status di AEO — Operatore Economico Autorizzato, con impatto immediato su tempi, certificazioni e affidamento commerciale dei partner. La definizione conciliativa consente di ridisegnare i rapporti senza attendere gli esiti dei procedimenti dell'Autorità.


Perché mediare — per gli avvocati

Titolo esecutivo, prescrizione, argomenti di prova

L'accordo sottoscritto anche dai difensori è titolo esecutivo ex art. 12 comma 1 (senza difensori, omologazione ex comma 1-bis); la domanda impedisce la decadenza e interrompe la prescrizione ex art. 8 comma 2; dalla mancata partecipazione il giudice trae argomenti di prova ex art. 12-bis comma 1.

Credito d'imposta e contributo unificato

L'art. 20 dà un credito sull'indennità fino a 600 euro (metà senza accordo) e sul contributo unificato del processo estinto fino a 518 euro: opera dove la mediazione è condizione di procedibilità, non nella volontaria pura.

Riservatezza opponibile

L'art. 9 vincola mediatore e organismo; l'art. 10 rende le dichiarazioni inutilizzabili nel giudizio e vieta la testimonianza del mediatore: si sondano ipotesi trasattive senza creare prove contro l'assistito.

Tempi scritti nella legge

Sei mesi prorogabili di tre con accordo scritto (art. 6); primo incontro fra venti e quaranta giorni dal deposito (art. 8 comma 1). Difensore facoltativo nella volontaria e nella clausolare, obbligatorio nella delegata ex art. 8 comma 5.

Posizionamento professionale

Il Codice Doganale dell'Unione è in piena maturazione operativa dal 2016 e la riforma nazionale del D.Lgs. 141/2024 ha completato il quadro. La casistica CBAM, entrata nel regime definitivo dal 1° gennaio 2026, non ha ancora repertorio giurisprudenziale consolidato: la mediazione è la sede elettiva per definire i rapporti di filiera nel frattempo. Portare per primo una lite su una rappresentanza doganale, una spedizione internazionale, un contratto con clausole Incoterms® o un obbligo CBAM fra imprese davanti a un organismo che ha strutturato l'ambito — casella dedicata in B6, conciliatori per competenza — significa scrivere il precedente operativo.

Call to action

Scarica l'Istanza di Mediazione Ordinaria e usa la sezione B6 per selezionare l'ambito tematico n. 32 — Servizi doganali, spedizioni internazionali e trade compliance; in B9 trovi il confine con l'art. 5 comma 1.


Perché mediare — per le imprese

Il rapporto commerciale sopravvive

Spedizioniere doganale iscritto CNSD, vettore, deposito, terminalista e consulente doganale sono partner continuativi dell'impresa che opera nel commercio internazionale: la lite non deve compromettere l'operatività quotidiana delle spedizioni in corso. La mediazione lavora sull'interesse economico e permette di rinegoziare prezzi, servizi e tempi: restituisce un contratto emendato, non una sentenza.

Tempi certi contro tempi ignoti

Sei mesi prorogabili di tre ex art. 6, primo incontro entro quaranta giorni ex art. 8 comma 1. Un civile fino in Cassazione impegna cinque-sette anni: incompatibile con un piano industriale.

Riservatezza assoluta

Prezzi di vendita, valore in dogana dichiarato, origine delle merci, certificazioni AEO, dossier compliance e strategie commerciali internazionali sono coperti da riservatezza commerciale rafforzata che la mediazione preserva. Gli artt. 9 e 10 coprono il procedimento e rendono inutilizzabili le dichiarazioni: nessun atto pubblico, nessuna sentenza citabile dai concorrenti.

Costo prevedibile

Indennità per scaglioni ex art. 28 D.M. 150/2023 sul valore accertato ex art. 29: da 122 euro per parte dal primo incontro nello scaglione minimo, importi noti prima del deposito. Il giudizio somma contributo unificato, tre gradi e consulenze, senza tetto.

Continuità operativa

Le spedizioni in corso, gli sdoganamenti giornalieri e i regimi doganali attivi non possono essere sospesi durante la controversia: la mediazione consente il proseguimento operativo senza attendere le decisioni dell'Autorità doganale. La procedura non sospende forniture, sistemi o pagamenti: al primo incontro si concorda un regime provvisorio mentre si negozia il merito.

Call to action

Contatta la Segreteria per una valutazione preliminare gratuita: PEC concordiaetius@mypec.eu, mediazione@concordiaetius.it, tel. +39 091 7725986: verifica gratuita della mediabilità e dello scaglione di indennità.


Cosa è mediabile qui, cosa va all'Istanza di Mediazione Obbligatoria

Mediazione ordinaria (questa pagina)

  • Rappresentanza doganale diretta o indiretta fra impresa e spedizioniere iscritto CNSD
  • Contratti internazionali di vendita con clausole Incoterms® e ripartizione dei rischi
  • Trasporto internazionale su strada, mare, ferrovia, aria fra imprese vettori e mittenti
  • Obblighi CBAM, export controls e sanzioni fra imprese della filiera importatrice/esportatrice
  • Deposito doganale, temporanea custodia, regime di transito con contratti B2B fra operatori
  • Trade Compliance Program, status AEO e ripartizione delle responsabilità nella filiera

Istanza di Mediazione Obbligatoria o altra sede

  • Accertamenti, avvisi di rettifica e sanzioni doganali: giurisdizione tributaria
  • IVA all'importazione e accise: giurisdizione tributaria e istituti deflattivi settoriali
  • Consumatore in controversia con vettore internazionale: ART settoriali o ADR Consumo n. 5
  • Contrabbando, dichiarazione infedele, violazioni export controls: Autorità giudiziaria penale
  •  Procedimenti disciplinari CNSD verso lo spedizioniere doganale: giurisdizione ordinistica interna
  • Rapporti di lavoro dello spedizioniere con i propri dipendenti: giudice del lavoro

Criterio unico: fattispecie nominata nel comma 1 dell'art. 5 → Istanza di Mediazione Obbligatoria; diritto disponibile non nominato → Istanza di Mediazione Ordinaria.


Indennità e credito d'imposta

Voce                                        Volontaria e clausolare                                                      Delegata dal giudice 

Indennità di mediazione               Tariffa piena ex art. 28 D.M. 150/2023 (da 122 euro per parte).   Ridotta di un quinto ex art. 28 comma 8.

Spese di avvio e di deposito          Dovute da ciascuna parte al deposito.                                              Dovute, con la stessa riduzione di un quinto.

Incontri successivi                         Tabella dell'art. 30 sul valore accertato ex art. 29.                        Stessa tabella, ridotta di un quinto.

Credito d'imposta art. 20               Non spetta nella volontaria pura; nella clausolare che                Spetta: fino a 600 euro (metà senza accordo)                                                                     sospende il giudizio opera nei limiti dell'art. 20.                           e CU fino a 518 euro.

Patrocinio a spese dello Stato      Escluso (art. 15-bis: solo materie dell'art. 5 comma 1).                 Nei limiti dell'art. 15-bis, a conciliazione                                                                                                                                                                                                 raggiunta.

Nella volontaria pura non si applica il credito d'imposta dell'art. 20, che opera dove la mediazione è condizione di procedibilità (materie dell'art. 5 comma 1 e procedibilità sopravvenuta). Gli importi, calcolati sul valore ex art. 29 D.M. 150/2023, sono comunicati dalla Segreteria prima del deposito


Come attivare la procedura

Cinque passi

1. Verifica preliminare del perimetro

Verifica gratuita che si tratti di diritti disponibili ex art. 2 e non di materia dell'art. 5 comma 1, per la quale vale l'Istanza obbligatoria.

2. Compilazione dell'istanza

A1-A2 parti e difensori, B0 e B5 tipologia, B1 oggetto, B6 ambito n. 32 — Servizi doganali, spedizioni internazionali e trade compliance, C1-C3 sintesi e domande, D1-D3 valore e indennità.

3. Allegazione documentale (sezione F)

Oltre alla ricevuta di versamento: il contratto di spedizione o di rappresentanza doganale, il mandato conferito allo spedizioniere iscritto CNSD, le dichiarazioni doganali con gli allegati (fattura commerciale, packing list, documenti di trasporto CMR, polizze di carico), la documentazione sull'origine e sul valore in dogana, i certificati e attestazioni CBAM se applicabili, l'eventuale provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e ogni comunicazione con il vettore, il gestore del deposito o il consulente doganale.

4. Deposito e primo incontro

Deposito via PEC a concordiaetius@mypec.eu; segue la designazione del mediatore competente sull'ambito B6 e il primo incontro fra venti e quaranta giorni ex art. 8 comma 1.

5. Svolgimento e chiusura

In presenza o in via telematica ex art. 8-bis, entro i sei mesi dell'art. 6; l'accordo sottoscritto anche dai difensori è titolo esecutivo ex art. 12 comma 1.


Tariffe

Le tariffe seguono la tabella ufficiale applicata da Concordia et Ius (importi minimi Tabella A del DM 150/2023). Quando la materia è obbligatoria, gli importi sono ridotti di un quinto rispetto alla mediazione volontaria (importi IVA inclusa):


Valore dichiarato della lite                         Materia obbligatoria    Materia volontaria

Fino a €. 1.000                                                €. 97,60                              €. 122,00

Da €. 1.000,01 a €. 50.000                              €. 190,32                            €. 237,90

Oltre €. 50.000                                                €. 273,28                            €. 341,60


Per il valore indeterminato:

Materia obbligatoria da €. 165,92 a €. 273,28,

Materia volontaria da €. 207,40 a €. 341,60, secondo lo scaglione.

Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro e si conclude con un accordo, si applicano ulteriori spese secondo la Tabella A. Le tariffe non sono derogabili verso il basso.


Riferimenti normativi

•  Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952 (CDU) — Codice Doganale dell'Unione

•  Reg. UE 2015/2446 (UDA) e Reg. UE 2015/2447 — atti delegati e di esecuzione del CDU

•  D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 — riforma delle disposizioni nazionali in materia doganale, in vigore dal 4 ottobre 2024

•  Reg. UE 2023/956 (CBAM) — meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera

•  Reg. UE 2021/821 (Dual-use) — regime di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso

•  Convenzione CMR 1956 — trasporto internazionale di merci su strada

•  Legge 25 luglio 2000, n. 213 — riforma della professione di spedizioniere doganale — CAD e rappresentanza doganale

•  D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — mediazione civile e commerciale (testo vigente)

•  Art. 2 D.Lgs. 28/2010 — diritti disponibili

•  Art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 — materie a mediazione obbligatoria

•  Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 — mediazione demandata dal giudice

•  Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 — mediazione da clausola

•  Art. 6 D.Lgs. 28/2010 — durata

•  Art. 8 D.Lgs. 28/2010 — commi 1, 2 e 5

•  Artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010 — riservatezza e inutilizzabilità

•  Art. 12 D.Lgs. 28/2010 — efficacia esecutiva

•  Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 — mancata partecipazione

•  Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 — patrocinio a spese dello Stato

•  Art. 20 D.Lgs. 28/2010 — credito d'imposta

•  Artt. 28, 29 e 30 D.M. 150/2023 — indennità, valore della lite, incontri successivi


Modulo da utilizzare

Istanza di Mediazione Ordinaria — casella B6 n. 32

Si deposita l'Istanza di Mediazione Ordinaria (mediazione-ordinaria-istanza.html) selezionando nella sezione B6 l'ambito tematico n. 32 — Servizi doganali, spedizioni internazionali e trade compliance; se ha ricevuto una convocazione si usa l'Adesione alla Mediazione Ordinaria.

 

Contatti istituzionali

Contattaci per avviare la procedura o per un primo orientamento della mediabilità e dello scaglione di indennità:

  • Sede — Organismo di Mediazione: Via G. Sciuti, 124 — 90144 Palermo (PA)
  • Segreteria Mediazione Civile e Commerciale: +39 091 772 5986
  • Cellulare/WhatsApp: +39 335 773 9714
  • Email: mediazione@concordiaetius.it
  • PEC (per il deposito formale dell'istanza): concordiaetius@mypec.eu
  • Orari: Lun–Ven, 9:30–13:00 / 16:30–20:00


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