COME ADERIRE ALLA MEDIAZIONE VOLONTARIA, DELEGATA, CONTRATTUALE

Aderire alla Mediazione Volontaria, Delegata, Contrattuale è semplicissimo, basta seguire questi piccoli passi:

ADERISCI ALLA MEDIAZIONE VOLONTARIA, DELEGATA, CONTRATTUALE

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Guida ai moduli di Mediazione Ordinaria

Volontaria, delegata dal giudice, contrattuale


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Compila e sottoscrivi il modulo di adesione alla domanda di mediazione volontaria, delegata o contrattuale

Hai ricevuto una convocazione da Concordia et Ius per una procedura di mediazione civile e commerciale. Da questa pagina puoi aderire alla procedura, comunicando all'Organismo la tua posizione rispetto alla domanda avanzata dalla Parte Istante.

   

La tua adesione conviene — anche se contesti la pretesa

Aderire alla mediazione non significa riconoscere la fondatezza della domanda avversaria. Puoi aderire contestando integralmente la pretesa e partecipando al solo fine di verificare se esista uno spazio di composizione.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo produce invece conseguenze processuali sfavorevoli, disciplinate dall'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010: il giudice può desumerne argomenti di prova, condannare la parte assente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e condannarla alle spese del procedimento di mediazione.

   

Prima di iniziare — verifica di essere sulla pagina giusta

Questa pagina riguarda l'adesione alle procedure di mediazione civile e commerciale nelle tre ipotesi di mediazione volontaria (art. 2 D.Lgs. 28/2010), mediazione delegata dal giudice (art. 5-quater) e mediazione da clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies). La tipologia è indicata nella convocazione che hai ricevuto.


Se la convocazione riguarda invece…

• una controversia di consumo, utilizza la Domanda di Adesione alla Mediazione ADR Consumo

• una controversia nei settori regolati da AGCOM, ARERA o ART, utilizza la domanda di adesione dedicata al settore indicato

• una materia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 — condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, locazione, affitto d'aziende, contratti bancari, finanziari e assicurativi, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, subfornitura, franchising, somministrazione, opera, rete, associazione in partecipazione, consorzio, società di persone — utilizza la Domanda di Adesione alla Mediazione Obbligatoria

   

1. Riporta i riferimenti della procedura

Il primo passaggio consiste nel trascrivere nel modulo i dati che trovi nella comunicazione di convocazione ricevuta. Sono i dati che consentono alla Segreteria di associare la tua adesione al fascicolo già aperto:

·        Numero di R.G. della mediazione — obbligatorio

·        Data di avvio della procedura — obbligatorio

·        Nominativo del Mediatore designato

·        Data del primo incontro già fissato


Mediatore e data sono già determinati

A differenza di quanto avviene per la Parte che avvia la procedura, quando ricevi la convocazione il Mediatore è già stato designato e la data del primo incontro è già stata fissata. La tua adesione non modifica questi elementi: li conferma.

Se hai un impedimento documentabile rispetto alla data comunicata, segnalalo tempestivamente alla Segreteria: un'istanza di rinvio motivata, presentata con congruo preavviso, costituisce comportamento diligente e va tenuta distinta dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo.


2. Dichiara la tua posizione sulla domanda

È il cuore del modulo di adesione. Nella sezione C indichi l'atteggiamento che assumi rispetto alla pretesa della Parte Istante. Le opzioni non sono mutuamente esclusive: puoi riconoscere parzialmente la pretesa e contestualmente formulare una proposta transattiva alternativa.

Riconoscimento integrale: Riconosci la pretesa della Parte Istante e sei disponibile a soddisfarla. La mediazione serve a definire modalità e tempi dell'adempimento e a formalizzare l'accordo in un verbale con efficacia esecutiva

Riconoscimento parziale: Riconosci la pretesa nei limiti e con le precisazioni che indichi nella sezione C2. È l'ipotesi più frequente: consente di circoscrivere il perimetro effettivo della lite

Contestazione con partecipazione conciliativa: Contesti la pretesa ma partecipi alla mediazione per ricercare una soluzione. La contestazione non pregiudica in alcun modo le tue difese nell'eventuale giudizio

Proposta transattiva alternativa: Formuli nella sezione C2 una proposta di composizione diversa da quella avanzata dalla Parte Istante

Altro: Ipotesi non riconducibili alle precedenti, da specificare nella sezione C2

Nella sezione C2 sviluppi le difese, le precisazioni e le eventuali proposte conciliative. Puoi allegare memorie e produzioni documentali, oppure trasmetterle successivamente al Mediatore.

Documenti riservati al solo Mediatore: Se alcuni documenti contengono informazioni che non intendi condividere con la controparte, indicali espressamente come riservati al solo Mediatore nella sezione F del modulo: non saranno comunicati all'altra parte.

   

3. Compila, firma e trasmetti il modulo

La Domanda di Adesione alla Mediazione Ordinaria è un PDF compilabile a video di 6 pagine, predisposto per la sottoscrizione con firma digitale PAdES.

Struttura del modulo

·        Prima pagina: tipologia della mediazione e riferimenti della procedura cui aderisci

·        Sezione A: dati anagrafici della Parte Invitata aderente, eventuale difensore, dati della Parte Istante come da convocazione

·        Sezione B: tipologia e oggetto della controversia

·        Sezione C: posizione della Parte Invitata, difese, precisazioni e proposte conciliative

·        Sezione D: valore della controversia, indennità e dati per la fatturazione elettronica

·        Sezione E: dichiarazioni obbligatorie

·        Sezione F: documentazione allegata, con indicazione dei documenti riservati al Mediatore

·        Sezione G: luogo, data, firma, attestazione facoltativa dell'avvocato e riquadro per la firma digitale PAdES


Firma digitale e blocco dei campi

L'ultima pagina contiene un riquadro di firma PAdES conforme al Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), dotato di blocco automatico: alla sottoscrizione digitale tutti i campi compilati diventano non modificabili. Verifica l'esattezza dei dati prima di firmare.

Il modulo può essere firmato con Aruba Sign, Dike o altro software conforme. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autografa, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.


Canali di trasmissione

PEC  concordiaetius@mypec.eu

Posta elettronica  mediazione@concordiaetius.it

Raccomandata A/R Organismo di Mediazione Concordia et Ius s.r.l. Via G. Sciuti n. 124 — 90144 Palermo

Fax  091 772 5972

Deposito diretto Sede Legale o una delle sedi operative accreditate, con possibilità di pagamento delle indennità tramite POS o in contanti se non già versate con bonifico

   

4. Versa le indennità dovute

L'adesione si perfeziona con il versamento

Il modulo contiene, tra le dichiarazioni obbligatorie della sezione E, la presa d'atto che «in mancanza di anticipato ed integrale versamento delle indennità e spese, l'adesione non si intende perfezionata». La trasmissione del modulo non è quindi sufficiente: occorre allegare la ricevuta del pagamento.

Gli importi sono determinati dalla Tabella A dell'art. 28 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 in base al valore della controversia. Nelle procedure volontarie, delegate e da clausola contrattuale si applicano gli importi della colonna «volontaria». Gli importi sono comprensivi di IVA e riferiti a ciascuna parte per il primo incontro.

  Valore della controversia Importo per parte (IVA inclusa)

  Fino a € 1.000 € 122,00

  Da € 1.001 a € 50.000   € 237,90

  Oltre € 50.000 € 341,60

  Indeterminabile — fascia bassa (fino a € 1.000) € 207,40

  Indeterminabile — fascia media (da € 1.000,01 € a € 50.000) € 280,60

  Indeterminabile — fascia alta (oltre € 50.000) € 341,60

 

Si aggiungono le spese vive documentate: 10,00 € + IVA per ciascun invio con raccomandata A/R.

Coordinate per il versamento:

Beneficiario: Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

IBAN: IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800

Causale: Sede di deposito — generalità della Parte — materia della controversia

   

Prosecuzione oltre il primo incontro

Se le parti scelgono di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate in proporzione al valore della controversia secondo gli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.M. 150/2023.

Credito d'imposta

L'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 riconosce un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte all'Organismo. Il beneficio spetta anche alla Parte Invitata che ha aderito. Per accedervi è indispensabile compilare correttamente i dati per la fatturazione elettronica nella sezione D3: la mancata o inesatta indicazione dei dati fiscali preclude il credito. Se sei una Pubblica Amministrazione o un ente equiparato, va segnalata l'applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

L'assistenza dell'avvocato

Tipologia della mediazione e Assistenza legale

Volontaria (art. 2): Assistenza legale Facoltativa - Art. 8 comma 5 non applicabile

Delegata dal giudice (art. 5-quater): Assistenza legale Obbligatoria - Art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010

Da clausola (art. 5-sexies): Assistenza Legale Facoltativa -  L'art. 5-sexies richiama l'art. 5 ai soli commi 4, 5 e 6

Se aderisci a una mediazione delegata dal giudice devi quindi farti assistere da un avvocato: l'art. 8 comma 5 del D.Lgs. 28/2010 prescrive che, quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi difensori.

Anche quando l'assistenza non è obbligatoria, la sottoscrizione del verbale di accordo da parte degli avvocati è requisito necessario perché l'accordo acquisti efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010. Se il tuo interesse è quello di chiudere la vicenda con un atto immediatamente eseguibile, la presenza del difensore è opportuna anche nelle ipotesi in cui la legge non la impone.


Come si svolge il primo incontro

·        Data: l'incontro si tiene nella data comunicata nella convocazione, fissata dalla Segreteria non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza (art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010).

·        Durata: l'incontro si svolge nella stessa giornata, con durata massima di due ore, e non può essere prorogato in date successive.

·        Partecipazione: le parti partecipano personalmente. È ammessa la sostituzione con un rappresentante sostanziale munito di procura che attribuisca il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia. La sola procura alle liti non è sufficiente.

Il Mediatore illustra la funzione e le modalità di svolgimento della procedura, verifica la disponibilità delle parti a proseguire e, in caso affermativo, avvia la trattativa. Al termine dell'incontro le parti manifestano se intendono proseguire la mediazione, con la programmazione di ulteriori incontri, oppure concludere il tentativo.


Come si conclude la mediazione

Accordo tra le parti

La mediazione si conclude con esito positivo mediante la sottoscrizione di un accordo. Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, ed è immediatamente eseguibile.

Mancato accordo e proposta di conciliazione

Se le parti non raggiungono un'intesa, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Se le parti decidono di non aderirvi, il Mediatore ne prende atto riportando nel verbale di mancata conciliazione le rispettive posizioni. Il verbale documenta l'avvenuto esperimento della procedura e soddisfa la condizione di procedibilità nelle ipotesi di mediazione delegata e da clausola contrattuale.

Mancata comparizione

La procedura può concludersi con verbale di mancata comparizione, quando la parte regolarmente convocata non si presenti al primo incontro senza giustificato motivo. In tal caso opera l'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010, con le conseguenze processuali e patrimoniali indicate in apertura di questa pagina.

Documenti da scaricare

·        Per aderire: Domanda di Adesione alla Mediazione Ordinaria — PDF compilabile e firmabile PAdES, 6 pagine, Ver. 08.2026

·        Per avviare: Istanza di Mediazione Ordinaria — 8 pagine, per chi intende avviare una nuova procedura

·        Supporto: Guida ai campi obbligatori — prospetto dei campi contrassegnati con asterisco

·        Regolamento: Regolamento di Mediazione di Concordia et Ius s.r.l., da leggere prima dell'adesione


Riferimenti normativi

·        D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dalla Legge 197/2022

·        D.M. Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 — Regolamento sui criteri di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e sulle indennità

·        Art. 2 D.Lgs. 28/2010 — Controversie oggetto di mediazione

·        Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010 — Obbligo informativo dell'avvocato

·        Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 — Mediazione demandata dal giudice

·        Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 — Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

·        Art. 8 commi 1 e 5 D.Lgs. 28/2010 — Procedimento e assistenza degli avvocati

·        Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 — Conseguenze della mancata partecipazione al procedimento

·        Art. 12 D.Lgs. 28/2010 — Efficacia esecutiva ed esecuzione

·        Art. 20 D.Lgs. 28/2010 — Credito d'imposta

·        Art. 116 comma 2 c.p.c. — Argomenti di prova desumibili dal comportamento delle parti

·        Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 — Scissione dei pagamenti (split payment)

·        Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e D.Lgs. 82/2005 — Firma elettronica qualificata e formato PAdE

TABELLA DELLE INDENNITA'

DI MEDIAZIONE

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REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

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