Istanza di Mediazione Ordinaria
AVVIA LA MEDIAZIONE VOLONTARIA, DELEGATA, CONTRATTUALE
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Compila e sottoscrivi la domanda di mediazione volontaria, delegata, contrattuale.
Concordia et Ius s.r.l. è Organismo di Mediazione iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Da questa pagina puoi avviare una procedura di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 in tre distinte ipotesi: mediazione volontaria, mediazione delegata dal giudice e mediazione prevista da clausola contrattuale o statutaria.
Questa pagina non riguarda:
Le controversie di consumo tra consumatore e professionista, che seguono la procedura ADR riservata alla Sezione Speciale ADR n. 5: utilizza l'Istanza di Mediazione ADR Consumo.
Le controversie nei settori regolati da AGCOM, ARERA e ART — comunicazioni elettroniche, energia elettrica, gas, sistema idrico, trasporto passeggeri — che hanno istanze di conciliazione dedicate.
Le materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 — condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, locazione, affitto d'aziende, contratti bancari, finanziari e assicurativi, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, subfornitura, franchising, somministrazione, opera, rete, associazione in partecipazione, consorzio, società di persone — per le quali va utilizzata l'Istanza di Mediazione Obbligatoria.
Le tre ipotesi di mediazione
Il modulo di Istanza di Mediazione Ordinaria copre tre situazioni giuridicamente distinte: mediazione volontaria su materia disponibile (art. 2 D.Lgs. 28/2010), delegata dal giudice (art. 5-quater), da clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies). La tipologia si seleziona direttamente in prima pagina, così che l'Organismo, il Mediatore designato e la Parte Invitata individuino immediatamente la natura della procedura e gli effetti che ne derivano. La selezione si riflette automaticamente nella sezione B0 del modulo, dove vanno indicati i dati specifici richiesti dalla singola ipotesi.
Presupposti di ammissibilità
- Volontaria. Iniziativa della parte su diritti disponibili (art. 2), deposito ex art. 4.
- Delegata. Estremi dell’ordinanza del giudice (art. 5-quater).
- Da clausola. Clausola richiamata e allegata (art. 5-sexies).
Mediazione volontaria — art. 2 D.Lgs. 28/2010
Le parti scelgono liberamente di rivolgersi a un Organismo di Mediazione per comporre una controversia su diritti disponibili, al di fuori delle materie per le quali la legge impone l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità.
• Assistenza legale: facoltativa. La parte può partecipare personalmente.
• Condizione di procedibilità: nessuna. La mediazione volontaria non è condizione di procedibilità di alcuna domanda giudiziale.
• Dati specifici: nessun dato ulteriore oltre a quelli generali dell'istanza.
Mediazione delegata dal giudice — art. 5-quater D.Lgs. 28/2010
Il giudice, anche in sede di giudizio d'appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza l'esperimento del procedimento di mediazione. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
• Assistenza legale: OBBLIGATORIA. L'art. 8 comma 5 del D.Lgs. 28/2010 prescrive che, quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Il procedimento svolto senza assistenza tecnica non può considerarsi validamente esperito.
• Condizione di procedibilità: sì. Se la mediazione non viene esperita, il processo non può proseguire.
• Dati specifici: Autorità giudiziaria che ha disposto la delega, numero di R.G. del procedimento, data del provvedimento. Copia del provvedimento va allegata all'istanza.
• Termine: il deposito va effettuato nel termine fissato dal giudice nell'ordinanza.
Mediazione da clausola contrattuale o statutaria — art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010
Il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione. In tal caso l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'art. 5 comma 2.
• Assistenza legale: facoltativa. L'art. 5-sexies richiama l'art. 5 ai soli commi 4, 5 e 6, non al comma 1: non opera quindi l'obbligo di assistenza dell'art. 8 comma 5.
• Condizione di procedibilità: sì, ma rilevabile esclusivamente su eccezione di parte entro la prima udienza.
• Dati specifici: contratto o statuto e articolo che contiene la clausola. Copia dell'atto va allegata all'istanza.
•
Organismo competente: l'istanza è presentata all'Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro; in mancanza, all'Organismo individuato ai sensi dell'art. 4 comma 1.
L'assistenza dell'avvocato è facoltativa, salvo nella delegata dal giudice
Nella volontaria l’assistenza del difensore è facoltativa (assenza di previsione impositiva; art. 8 c. 5 non richiamato); anche nella clausolare è facoltativa (art. 5-sexies richiama l'art. 5 ai soli commi 4, 5 e 6); nella delegata dal giudice è obbligatoria (ex art. 8 comma 5 del D.Lgs. 28/2010).
Anche quando l'assistenza non è obbligatoria, la sottoscrizione del verbale di accordo da parte degli avvocati è requisito necessario perché l'accordo acquisti efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010. Se le parti intendono attribuire all'accordo tale efficacia, la presenza dei difensori diventa quindi opportuna anche nelle ipotesi in cui la legge non la impone.
Se la parte nomina un avvocato, il difensore può rendere l'attestazione prevista dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, con cui dichiara di aver informato l'assistito sulla possibilità di avvalersi della mediazione, sulle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 e sui casi in cui l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità. La sezione G del modulo contiene l'apposito spazio.
1. Presentazione della domanda
Per avviare il procedimento la Parte Istante compila in ogni sua parte l'Istanza di Mediazione Ordinaria, disponibile nella sezione Modulistica del sito. Il modulo è un PDF compilabile a video di 8 pagine, predisposto per la sottoscrizione con firma digitale PAdES.
Struttura del modulo:
• Prima pagina: selezione della tipologia (volontaria, delegata, clausolare) e sede di presentazione.
• Sezione A: dati anagrafici della Parte Istante e della Parte Invitata, difensori, eventuali ulteriori parti.
• Sezione B: tipologia della procedura con i dati condizionali, oggetto della controversia, eventuale tentativo stragiudiziale già esperito.
• Sezione C: ragioni della domanda — sintesi della vicenda, descrizione analitica dei fatti, domande e richieste conclusive.
• Sezione D: valore della controversia, indennità e dati per la fatturazione elettronica.
• Sezione E: dichiarazioni obbligatorie.
• Sezione F: documentazione allegata, con indicazione dei documenti riservati al solo Mediatore.
• Sezione G: luogo, data, firma e riquadro per la firma digitale PAdES.
Firma digitale e blocco dei campi
L'ultima pagina del modulo contiene un riquadro di firma PAdES conforme al Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Il campo è dotato di blocco automatico: alla sottoscrizione digitale tutti i campi compilati diventano non modificabili. Verifica l'esattezza dei dati prima di firmare.
Il modulo può essere firmato con Aruba Sign, Dike o altro software di firma conforme. In alternativa alla firma digitale è ammessa la sottoscrizione autografa con allegato documento di identità in corso di validità.
Versamento delle spese di avvio
L'istanza va trasmessa unitamente alla prova del versamento delle spese di avvio e delle indennità del primo incontro, dovute anticipatamente ai sensi dell'art. 28 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. In mancanza di versamento anticipato e integrale la mediazione non ha luogo.
Dato Riferimento
Beneficiario Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
IBAN IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800
Causale Sede di deposito — generalità della Parte — materia della controversia
Canali di trasmissione
Canale Riferimento
PEC concordiaetius@mypec.eu
Posta elettronica mediazione@concordiaetius.it
Raccomandata A/R Via G. Sciuti n. 124 — 90144 Palermo
Fax 091 772 5972
Deposito diretto Sede Legale di Palermo o una delle sedi operative accreditate, con possibilità di pagamento delle spese di avvio tramite POS o in contanti se non già versate con bonifico
2. Presa in carico e convocazione delle parti
Ricevuta la domanda, la Segreteria dell'Organismo provvede a:
• confermare la presa in carico della pratica alla Parte Istante
• designare il Mediatore, secondo criteri di competenza per materia e rotazione
• fissare la data del primo incontro
• notificare alle parti la convocazione per il procedimento
L'obbligo di comunicazione alla Parte Invitata
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 e dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, spetta alla Parte Istante comunicare alla Parte Invitata l'avvenuto deposito dell'istanza, in relazione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. L'Organismo non assume responsabilità al riguardo. L'assunzione di tale obbligo è oggetto di apposita dichiarazione nella sezione E del modulo.
3. Il primo incontro di mediazione
• Tempistiche: il primo incontro si tiene non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti (art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010).
• Durata: l'incontro si svolge nella stessa giornata, con durata massima di due ore, e non può essere prorogato in date successive.
• Partecipazione: le parti partecipano personalmente. Possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di procura che attribuisca il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia.
Nel corso del primo incontro le parti dichiarano se intendono:
• proseguire la mediazione al fine di raggiungere un accordo conciliativo
• concludere il tentativo senza conciliazione
Ove la conciliazione non venga raggiunta nel primo incontro, il procedimento può proseguire con ulteriori sessioni, programmate sulla base delle esigenze delle parti e nel rispetto del termine di durata della procedura.
Le conseguenze della mancata partecipazione — art. 8-bis D.Lgs. 28/2010
L'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla Legge 197/2022, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo. Il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., condannare la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, e condannarla alle spese del procedimento di mediazione.
4. Indennità, costi e prosecuzione
Gli importi sono determinati dalla Tabella A dell'art. 28 del D.M. 150/2023 in base al valore della controversia, calcolato secondo gli artt. 10-15 c.p.c. Nelle procedure volontarie, delegate e da clausola contrattuale si applicano gli importi della colonna «volontaria». Gli importi riportati sono comprensivi di IVA e riferiti a ciascuna parte per il primo incontro.
Valore della controversia Importo per parte (IVA inclusa)
Fino a 1.000 € 122,00
Da 1.001 € a 50.000 € 237,90
Oltre 50.000 € 341,60
Indeterminabile — fascia bassa (fino a € 1.000) € 207,40
Indeterminabile — fascia media (da € 1.000,01 a € 50.000) € 280,60
Indeterminabile — fascia alta (oltre € 50.000) € 341,60
Si aggiungono le spese vive documentate: 10,00 € + IVA per ciascun invio con raccomandata A/R.
Prosecuzione oltre il primo incontro
Se le parti scelgono di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate in proporzione al valore della controversia secondo gli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.M. 150/2023.
Credito d'imposta e fatturazione elettronica
L'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 riconosce un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte all'Organismo di Mediazione. Per accedervi è indispensabile compilare correttamente i dati per la fatturazione elettronica nella sezione D3 del modulo: la mancata o inesatta indicazione dei dati fiscali impedisce di beneficiare del credito. Se la parte è una Pubblica Amministrazione o un ente equiparato, va segnalata l'applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
Come si conclude la mediazione
Accordo raggiunto
La mediazione si conclude con esito positivo mediante la sottoscrizione di un accordo tra le parti. Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, ed è immediatamente eseguibile.
Mancato accordo
In caso di mancato accordo il Mediatore ha facoltà di formulare una proposta di conciliazione. Se le parti decidono di non aderirvi, il Mediatore ne prende atto riportando nel verbale di mancata conciliazione le rispettive posizioni. Il verbale documenta l'avvenuto esperimento della procedura e soddisfa la condizione di procedibilità nelle ipotesi di mediazione delegata e da clausola contrattuale.
Mancata comparizione
La procedura può concludersi con verbale di mancata comparizione, quando la Parte Invitata, regolarmente convocata, non partecipi al primo incontro senza giustificato motivo. In tal caso opera l'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010.
Presso Concordia et Ius la mediazione è condotta da Mediatori qualificati, iscritti nell'elenco dell'Organismo e in possesso della formazione e dell'aggiornamento biennale richiesti dal D.M. 150/2023, che assicurano imparzialità, riservatezza e tempi certi nella gestione delle controversie civili e commerciali.
Documenti da scaricare
• Per avviare: Istanza di Mediazione Ordinaria — compilabile e firmabile PAdES. Per la Parte che avvia la procedura.
• Per aderire: Domanda di Adesione alla Mediazione Ordinaria — compilabile e firmabile PAdES. Per la Parte Invitata che aderisce a una procedura già avviata.
• Supporto: Guida ai campi obbligatori — prospetto dei campi contrassegnati con asterisco.
• Regolamento: Regolamento di Mediazione di Concordia et Ius s.r.l., di cui va presa visione prima del deposito.
Riferimenti normativi
• D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dalla Legge 197/2022
• D.M. Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 — Regolamento sui criteri di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e sulle indennità
• Art. 2 D.Lgs. 28/2010 — Controversie oggetto di mediazione
• Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010 — Obbligo informativo dell'avvocato
• Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 — Mediazione demandata dal giudice
• Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 — Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
• Art. 8 commi 1 e 5 D.Lgs. 28/2010 — Procedimento e assistenza degli avvocati
• Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010 — Conseguenze della mancata partecipazione
• Art. 12 D.Lgs. 28/2010 — Efficacia esecutiva ed esecuzione
• Art. 20 D.Lgs. 28/2010 — Credito d'imposta
• Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 — Scissione dei pagamenti (split payment)
• Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e D.Lgs. 82/2005 — Firma elettronica qualificata e formato PAdES



