ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

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Corso di Formazione per Amministratori Giudiziari

A chi si rivolge?

Il corso si propone di fornire una formazione avanzata e di aggiornamento, prevista dall’attuale normativa, a tutti quei Professionisti, Avvocati e Dottori Commercialisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno tre anni, che vogliano curare l’aggiornamento e la formazione professionale dell’Amministratore Giudiziario.


Programma del corso

1. Il sequestro nell'ambito dell’ordinamento giuridico italiano – 2. Le Tipologie di sequestro nel codice di procedura penale – 3. Il sequestro probatorio – 4. Il sequestro conservativo – 5. Il sequestro preventivo – 6. I sequestri e le leggi speciali – la confisca “allargata” e di prevenzione – 7. Il sequestro preventivo ex art. 12-sexies D.L. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/92 – 8. Il sequestro di prevenzione previsto dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, c.d. “Codice antimafia” – 9. La figura dell’amministratore giudiziario – 10. L’albo degli Amministratori Giudiziari


Chi sono gli Amministratori Giudiziari?

Gli Amministratori Giudiziari sono i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 159/2011, art. 104-bis del D.lgs.

271/1989 nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama. L'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia che è il titolare del trattamento dei dati personali, ed è articolato in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione esperti in gestione aziendale, che implica anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo. L'scrizione all'albo degli Amministratori Giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno cinque anni nell'Albo professionale dei Dottori commercialisti o degli Avvocati, abbia svolto concretamente l'attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati.


Obblighi formativi

Gli Amministratori Giudiziari che vogliono mantenere tale qualifica devono presentare al Ministero della Giustizia dichiarazione di aver frequentato con profitto i corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 14/2010, e in particolare dei corsi previsti dall’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”) e successive modificazioni; frequentare, entro due anni, il corso di almeno 16 ore di aggiornamento.


Normativa di riferimento

D.lgs. 14/2010 - Istituzione dell'Albo degli Amministratori Giudiziari - criteri e modalità di iscrizione all’Albo degli Amministratori.

Decreto Ministeriale n. 160/2013 - Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli Amministratori Giudiziari.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016 - Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli Amministratori.


Agli Amministratori Giudiziari che avranno frequentato il corso sarà rilasciato l’Attestato di frequenza con profitto del corso di formazione professionale post-universitaria in materia di aziende o di crisi aziendali, che sarà inviato, tramite e-mail all’indirizzo indicato nel Modulo d’iscrizione, che consente il mantenimento dell’iscrizione presso l’Albo degli Amministratori Giudiziari tenuto presso il Ministero della Giustizia.


Il corso ha una durata complessiva di 20 ore.

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