Organismo di Conciliazione n. 809 - Ente di Formazione n. 427 - ADR Consumo n. 5
GUIDA RAPIDA AL CREDITO D'IMPOSTA IN MEDIAZIONE
1. Perché conviene
Gli incentivi fiscali in mediazione consentono di recuperare fino a € 600 sulle indennità di mediazione, fino a € 600 sui compensi dell'avvocato e fino a € 518 sul contributo unificato, per ciascuna procedura. Il credito d'imposta è utilizzabile entro massimali annui di € 2.400 per le persone fisiche e € 24.000 per le persone giuridiche, ridotto alla metà in caso di mancato accordo.
2. Chi può beneficiarne
Il credito d'imposta spetta alle parti della mediazione (persone fisiche o giuridiche) purché:
- La mediazione sia obbligatoria ex lege(civile e commerciale) o condizione di procedibilità
- Si sia conclusa con un accordo(anche parziale)
- La parte non abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato
Nota: in caso di mancato accordo, il credito spetta comunque ma nella misura del 50%.
3. Spese ammesse
Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti voci:
- Indennità di mediazione: fino a € 600 per procedura
- Compenso dell'avvocato: fino a € 600 per procedura (solo per mediazioni obbligatorie/demandate)
- Contributo unificato: fino a € 518 per procedura (se dovuto ed attestato dall'Organismo)
Importante: i massimali sono per procedura e per parte. Se più parti beneficiarie, ciascuna ha diritto al proprio credito.
4. Come si calcola
Il credito d'imposta è pari al 100% delle spese ammesse(nei limiti dei massimali), se la mediazione si conclude con accordo. Se non si raggiunge l'accordo, il credito è ridotto al 50%.
Esempio pratico:
- Indennità di mediazione: € 500 → credito € 500
- Compenso avvocato: € 800 → credito € 600 (massimale)
- Contributo unificato: € 450 → credito € 450
- Totale credito: € 1.550
Se la mediazione fallisce, il credito diventa: € 1.550 x 50% = € 775.
5. Massimali annui
Il credito d'imposta è soggetto ai seguenti massimali annui per beneficiario:
- Persone fisiche: € 2.400/anno
- Persone giuridiche: € 24.000/anno
Se la parte partecipa a più mediazioni nello stesso anno, il credito totale non può superare questi limiti.
6. Come si utilizza
Il credito d'imposta può essere utilizzato in due modi:
- Compensazione fiscale(modello F24) per pagare imposte, contributi o altre somme dovute
- In dichiarazione dei redditi(modello 730 o Redditi PF/PG) per ridurre le imposte dovute
Il credito non è rimborsabile: se non utilizzato entro i termini, viene perso.
7. Documentazione necessaria
Per beneficiare del credito d'imposta occorre:
- Verbale di conclusione della mediazione rilasciato dall'Organismo
- Fattura elettronica dell'indennità di mediazione con dettaglio importi
- Ricevuta di pagamento dell'indennità(bonifico, carta, ecc.)
- Fattura dell'avvocato(se richiedi credito per compenso legale - solo mediazioni obbligatorie/demandate)
- Ricevuta pagamento compenso avvocato(se applicabile)
- Attestazione estinzione giudizio(se richiedi credito per contributo unificato)
- Ricevuta pagamento contributo unificato(se applicabile)
Consiglio: conserva tutta la documentazione per almeno 5 anni in caso di controlli.
8. Termini e scadenze
- Utilizzo in compensazione (F24): il credito è utilizzabile a partire dal giorno successivo alla conclusione della mediazione, senza limiti temporali
- Dichiarazione dei redditi: il credito va indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui la mediazione si è conclusa
Esempio: mediazione conclusa il 15 marzo 2024 → credito utilizzabile da subito in F24, oppure nella dichiarazione 2025 (anno d'imposta 2024).
9. Codici tributo
Per utilizzare il credito in compensazione (F24), utilizzare il codice tributo:
- 6837 – Credito d'imposta per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Il codice va inserito nella sezione "Erario" del modello F24.
10. Casi particolari
Mancato accordo
Il credito spetta comunque, ma ridotto al 50%.
Più parti beneficiarie
Ciascuna parte ha diritto al proprio credito d'imposta, nei limiti dei massimali individuali.
Mediazione volontaria
Il credito per il compenso dell'avvocato NON spetta nelle mediazioni volontarie, ma solo per indennità e contributo unificato.
Patrocinio a spese dello Stato
Chi beneficia del patrocinio a spese dello Stato NON può usufruire del credito d'imposta.
11. Normativa di riferimento
- D.Lgs. 28/2010(Art. 20) – Disciplina base del credito d'imposta per la mediazione
- D.M. 150/2023(artt. 21-22) – Aggiornamento 2023 delle regole operative
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/01/2012 – Modalità di utilizzo
12. FAQ – Domande frequenti
Q: Posso utilizzare il credito per pagare l'IMU?
A: Sì, il credito può essere utilizzato in compensazione per pagare qualsiasi tributo, contributo o somma dovuta tramite F24.
Q: Il credito vale anche se la mediazione fallisce?
A: Sì, ma viene ridotto al 50%.
Q: Devo indicare il credito nella dichiarazione dei redditi?
A: Sì, è obbligatorio indicarlo nella dichiarazione relativa all'anno di conclusione della mediazione.
Q: Posso cedere il credito a terzi?
A: No, il credito non è cedibile né trasferibile.
Q: Se supero i massimali annui, cosa succede?
A: L'eccedenza viene persa, non può essere riportata all'anno successivo.
13. Supporto e Assistenza
Per assistenza nella gestione della pratica e nella richiesta del credito d'imposta, Concordia et Ius fornisce:
- Verifica documentale preventiva
- Rilascio attestazioni e certificazioni
- Supporto nella compilazione della richiesta
- Consulenza personalizzata
Contatti: info@concordiaetius.it
APPENDICI OPERATIVE
APPENDICE A: Checklist Documentale
Prima di presentare la domanda, verifica di avere:
- ☑️ Verbale di conclusione della mediazione(rilasciato dall'Organismo)
- ☑️ Fattura elettronica dell'indennità di mediazione(con dettaglio importi)
- ☑️ Ricevuta di pagamento dell'indennità(bonifico, carta, ecc.)
- ☑️ Fattura dell'avvocato(se richiedi credito per compenso legale - solo mediazioni obbligatorie/demandate)
- ☑️ Ricevuta pagamento compenso avvocato(se applicabile)
- ☑️ Attestazione estinzione giudizio(se richiedi credito per contributo unificato)
- ☑️ Ricevuta pagamento contributo unificato(se applicabile)
