ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

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Come aderire alla Mediazione in materia di Consumo

Aderire alla mediazione in materia di Consumo è semplicissimo, basta seguire questi piccoli passi:

Aderisci alla mediazione in materia di Consumo

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Compila e sottoscrivi il modulo di adesione alla domanda di mediazione

1. Se intendi aderire ad una domanda di Mediazione in materia di Consumo, compila e sottoscrivi la domanda di adesione in tutte le sue parti al fine di fornire tutte le indicazioni per identificare le parti e i termini della controversia.
Trasmettila all’Organismo, allegando copia del versamento delle spese di adesione, secondo la Tabella delle indennità ed il Regolamento di Mediazione ADR in materia di Consumo, sul conto corrente intestato a “Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.” all’IBAN IT 56 U 03069 04601 100000006777 in una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all’indirizzo concordiaetius@mypec.eu
  • via mail all’indirizzo info@concordiaetius.it
  • a mezzo fax al 091.772.5972
  • per posta raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., in via G. Sciuti, n. 164, 90144 - Palermo depositando il modulo di adesione alla domanda di mediazione presso la Sede Legale dell’Organismo o presso una delle sedi accreditate, provvedendo al versamento delle spese di avvio tramite POS o in contanti qualora, non avessi già provveduto tramite bonifico.

2. La Segreteria comunicherà alla Parte Istante e al Mediatore incaricato, la dichiarazione di adesione alla procedura ADR. 

3. Le procedure ADR si svolgono interamente in modalità telematica ed in forma semplificata, tramite scambio asincrono di comunicazioni tra il Conciliatore designato e le Parti, mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza. 

4. Le Parti potranno ritirarsi dal procedimento in qualunque momento,  in linea con quanto previsto dal Codice del Consumo ai sensi dell’art. 141-quater, comma 5, al termine del quale devono manifestare al Mediatore la propria volontà a dar seguito alla mediazione o a concludere il tentativo.

Tabella delle indennità di Mediazione in Materia di Consumo

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Regolamento di Mediazione in materia di Consumo

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Aderisci alla mediazione in materia di Consumo

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