ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

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Come avviare la Mediazione in materia di Consumo

Avviare una Mediazione in materia di Consumo è semplicissimo, basta seguire questi piccoli passi:

Tabella delle indennità di Mediazione in Materia di Consumo

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Regolamento di Mediazione in materia di Consumo

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Avvia la Mediazione in materia di Consumo

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Compila e sottoscrivi la domanda di mediazione in materia di consumo

1. Se intendi avviare una Mediazione in materia di Consumo, deposita una domanda compilata in tutte le sue parti al fine di fornire tutte le indicazioni per identificare le parti e i termini della controversia.

Trasmettila all’Organismo, allegando copia del versamento delle spese di avvio, secondo la Tabella delle indennità ed il Regolamento di Mediazione ADR in materia di Consumo, sul conto corrente intestato a “Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.” all’IBAN IT 56 U 03069 04601 100000006777 in una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all’indirizzo concordiaetius@mypec.eu
  • via mail all’indirizzo info@concordiaetius.it
  • a mezzo fax al 091.772.5972
  • per posta raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l., in via G. Sciuti, n. 164, 90144 - Palermo
  • depositando la domanda di mediazione presso la Sede Legale dell’Organismo o presso una delle sedi accreditate, provvedendo al versamento delle spese di avvio tramite POS o in contanti qualora, non avessi già provveduto tramite bonifico bancario.

2. La Segreteria comunicherà alla Parte Inviata la presa in carico della domanda di avvio della procedura ADR ed il nominativo del Mediatore incaricato, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

3. Se la Parte Invitata accetta di partecipare, invia la propria adesione, versa contestualmente le tariffe previste nelle Tabelle delle indennità di Mediazione in Materia di Consumo e ha inizio la procedura.

4. Le procedure ADR si svolgono interamente in modalità telematica ed in forma semplificata, tramite scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti ed il Conciliatore nominato, mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza. 

5. La domanda di avvio della procedura ADR può essere respinta dall’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. per uno dei seguenti motivi:

a) Il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista
b) La controversia è futile o temeraria
c) La controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro Organismo di Conciliazione o da un organo giurisdizionale
d) Il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all’accesso del consumatore al trattamento dei reclami
e) Il consumatore non ha presentato la domanda all’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il Consumatore ha presentato il reclamo al professionista
f) Il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente l'efficace funzionamento dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. 

Tabella delle indennità di Mediazione in Materia di Consumo

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Regolamento di Mediazione in materia di Consumo

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