ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Ambito di applicazione

Normativa ADR in materia di Formazione

Il nuovo articolo 16-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che regola e definisce i requisiti necessari degli Enti di Formazione in materia di Mediazione, stabilisce al comma 1: “Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli Enti di Formazione in materia di Mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter”. 


Prosegue il comma 2 stabilendo che: “Ai fini di cui al comma 1, l'Ente di Formazione è altresì tenuto a nominare un Responsabile Scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero.


Il Responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei Formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2”. 

Infine, il comma 3 precisa che: “Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione … dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”.

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