ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

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Diventa Formatore

Qual è il compito del Formatore?

Il Formatore in Mediazione Civile ha il compito di formare nuovi Mediatori in materia civile e commerciale, trasmettendo la propria preparazione e le competenze acquisite.

Il docente-discente verrà seguito e aggiornato con delle lezioni individuali.

I corsi sono a numero chiuso.


Cosa occorre per diventare Formatore?

In linea generale, il percorso educativo per un Formatore può essere una laurea triennale seguita da un master specifico. In seguito, un Formatore, per coprire ufficialmente questo ruolo, dovrà seguire dei percorsi di formazione specifici per formatori che vengono erogati da enti specializzati.


Quali sono i requisiti per diventare un Formatore Teorico?

Il D.M. 180/2010 richiede che i docenti dei corsi teorici debbano attestare:

Di aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali e straniere.

Di aver pubblicato, anche online, negli ultimi 5 anni, almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall’ANVUR.

Di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.


Quali sono i requisiti per diventare Formatore Pratico?

Il D.M. 180/2010 richiede che i docenti dei corsi pratici devono attestare:

Di aver svolto l’attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere.


Di aver operato, in qualità di Mediatore, presso Organismi di Mediazione iscritti presso il Ministero della Giustizia in almeno tre procedure di mediazione.

Di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.


Quali sono i requisiti che deve avere il Responsabile scientifico?

L’art. 16 bis del D.lgs. 28/2010 richiede che i Responsabili scientifici debbano attestare:

a) avere una laurea magistrale o equivalente;

b) aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 5 contributi scientifici in materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall’ANVUR;

c) aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30 ore di formazione in materia di mediazione;

d) essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione, negli ultimi 5 anni, ad almeno 5 convegni;

e) avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.


Chi nomina il Responsabile scientifico?

L’Ente di Formazione è altresì tenuto a nominare un Responsabile Scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’Ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei Formatori, maturate anche all’estero. Il Responsabile scientifico comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei Formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del D.lgs. 28/2010 di cui all’articolo 16, comma.

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