ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISCRITTO AL N. 809 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI CONCILIATIVI ED AL N. 427 DELL'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Come aderire alla Mediazione

Aderire alla Mediazione è semplicissimo, basta seguire questi piccoli passi:

Aderisci alla Mediazione

Scarica la domanda

Compila e sottoscrivi il modulo di adesione alla domanda di Mediazione

Se intendi aderire ad una mediazione, deposita l’istanza di adesione compilata attraverso il modulo editabile in tutte le sue parti al fine di fornire tutte le indicazioni per identificare le Parti e i termini della controversia.

Trasmettila all’Organismo, allegando copia del versamento delle spese di avvio, secondo quanto disposto dall’art. 28 del Decreto n. 150 del 24.10.2023, sul conto corrente intestato a “Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.” all’IBAN IT 56 U 03069 04601 100000006777 in una delle seguenti modalità:

in una delle seguenti modalità:


    Concordia et Ius s.r.l., in via G. Sciuti, n. 164, 90144 - Palermo

  • depositando il modulo di adesione alla domanda di mediazione presso la

    Sede Legale dell’Organismo o presso una delle sedi accreditate,

    provvedendo al versamento delle spese di avvio tramite POS o in contanti

    qualora, non avessi già provveduto tramite bonifico.


La Segreteria comunicherà la presa in carico della pratica, la data del primo incontro e il nominativo del Mediatore designato e provvederà a invitare le Parti al primo incontro di Mediazione.


Il primo incontro di Mediazione comporta l’ingresso effettivo in mediazione delle Parti, con l’obiettivo di giungere alla Conciliazione, della durata di almeno due ore, che può essere prolungato nella medesima giornata, previ accordi con la Segreteria, che si svolge normalmente entro un periodo compreso tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda, al termine del quale le Parti devono manifestare al Mediatore la propria volontà a dar seguito alla mediazione o a concluderne il tentativo.

Qualora il primo incontro si concluda senza la conciliazione e le Parti decidano di proseguire, la mediazione viene rinviata ad altra data con la fissazione di uno o più incontri successivi di diversa durata, concordati nel rispetto delle necessità e della disponibilità dei partecipanti.

In caso di prosecuzione oltre il primo incontro dovranno essere versate dalle Parti le ulteriori spese di mediazione secondo quanto disposto dagli art. 30 e segg. del Decreto n. 150 del 24.10.2023 in base al valore della controversia.

Nelle mediazioni obbligatorie è necessario che le Parti si facciano assistere da un Avvocato; nelle mediazioni volontarie, invece, le Parti possono partecipare da sole.

Come si conclude la mediazione

La mediazione può concludersi, in caso di esito positivo con la sottoscrizione di un accordo tra le Parti, nel qual caso il verbale di accordo, sottoscritto dalle Parti e dai loro Avvocati costituisce titolo esecutivo, ha la valenza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.

Quando l’accordo non è raggiunto il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Se le Parti decidono di non aderirvi il Mediatore dà atto delle rispettive posizioni nel verbale di mancata conciliazione.

La Mediazione può definirsi anche con un verbale di mancata comparizione, qualora Parte invitata regolarmente convocata decida di non partecipare nemmeno al primo incontro.

Tabella delle indennità

di Mediazione

Scarica l'allegato

Regolamento di

mediazione

Scarica l'allegato

Avvia la Mediazione

Scarica la domanda
Share by: