Il servizio di Mediazione viene espletato nelle Sedi principali e secondarie regolarmente comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in locali comunque idonei allo svolgimento dei procedimenti di Conciliazione. L’Organismo si avvale, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 180/2010, delle strutture, del personale e dei Mediatori dell’Organismo/i, con il/i quale ha raggiunto l’accordo paritetico di reciprocità anche per singoli affari di Mediazione;
Il procedimento di Mediazione potrà svolgersi:
a) presso la sede centrale o le sedi locali dell’Organismo di Conciliazione “Concordia et Ius” s.r.l. ;
b) ovvero presso lo studio del Mediatore nominato, ove non sussistano condizioni di incompatibilità;
c) ovvero presso le strutture situate in Italia di altri organismi di Mediazione, con cui l’Organismo di Conciliazione “Concordia et Ius” s.r.l. abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione;
d) ovvero presso altro luogo specificamente indicato dal Responsabile;
e) ovvero presso altro luogo liberamente e concordemente scelto dalle Parti insieme al Mediatore, che rispettino le condizioni minime di sicurezza e di privacy richieste dal dettato normativo.
Saranno adottate sempre e comunque misure idonee a garantire la sicurezza dei locali e la riservatezza dei dati e dei documenti ricevuti dalle Parti sia nella fase della Mediazione, sia al termine del procedimento di Mediazione.
Le Parti, il Mediatore ed il Responsabile dell’Organismo possono stabilire concordemente che la Mediazione venga svolta in un luogo diverso rispetto alle Sedi indicate nel presente articolo; la stessa deroga è altresì ammessa per singoli atti della procedura, ma sempre tenendo conto dei criteri dettati da codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per la domanda di mediazione così come formulata da Parte Istante. Il Responsabile prenderà pure in considerazione la localizzazione geografica dei Mediatori disponibili, ivi compresi, in mancanza di propri Mediatori nel luogo ritenuto più idoneo, quelli di altri Organismi con cui siano state sottoscritte apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione.
Sarà esclusivo onere della Parte Invitata sollevare durante l’incontro di programmazione l’eventuale eccezione di incompetenza territoriale per la sede prescelta. Superata tale fase non sarà più possibile contestare utilmente l’incompetenza territoriale per la sede erroneamente indicata.
Previo accordo delle Parti, la Mediazione può svolgersi anche in via telematica, secondo le modalità tecniche che da loro verranno concordate insieme al Mediatore. Acconsentendo di svolgere in via telematica la Mediazione, le Parti accettano che l’eventuale Conciliazione possa perfezionarsi mediante modalità che potrebbero anche non consentire di ottenere l’efficacia esecutiva mediante il meccanismo di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo.
Concordia et Ius ha la sede legale e principale a Palermo.
Per le sedi locali rivolgersi alla segreteria.
Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 16-20
PALERMO
Via G. Sciuti, 164
90144 – PALERMO
Tel. 091.7725986
Fax 091.7725972
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LIVORNO
Via Aurelio Lampredi, 45
57121 – LIVORNO
Cell. 373.8824193
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